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Sez. 1, Sentenza n. 3853 del 25/10/1976 (Rv. 382537 - 01)

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - PREZZO - IN GENERE - DETERMINAZIONE - NEL DOCUMENTO CONTRATTUALE - NECESSITA - INTEGRAZIONE CON PROVA DI FATTI E CIRCOSTANZE ESTRINSECHE - DIVIETO.*
Stato
decisa il 1976-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382537-01

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - PREZZO - IN GENERE - DETERMINAZIONE - NEL DOCUMENTO CONTRATTUALE - NECESSITA - INTEGRAZIONE CON PROVA DI FATTI E CIRCOSTANZE ESTRINSECHE - DIVIETO.*

Nella vendita immobiliare, sia preliminare che definitiva, gli elementi necessari e sufficienti per la Determinazione del prezzo devono risultare, a pena di nullita, dal documento contrattuale, rimanendo preclusa la possibilita di integrare le risultanze dell'atto scritto mediante la prova di fatti e circostanze ad esso estrinseche. (V 513/72, mass n 356504).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1537

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)