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Sez. L, Sentenza n. 1515 del 27/02/1990 (Rv. 465577 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - CALCOLO DELL'INDENNITÀ DI ANZIANITÀ - CRITERI - TREDICESIMA MENSILITÀ - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465577-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - CALCOLO DELL'INDENNITÀ DI ANZIANITÀ - CRITERI - TREDICESIMA MENSILITÀ - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITÀ.*

In tema di benefici combattentistici per il personale degli enti indicati dall'art. 4 della legge 24 maggio 1970 n. 336, l'art. 4, ultimo comma, della legge 9 ottobre 1971 n. 824, il quale dispone che i benefici derivanti dall'aumento dell'anzianità convenzionale operano, ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, di previdenza o dell'indennità di anzianità, comunque denominata, nei limiti previsti dall'art. 1 del d.P.R. 5 giugno 1965 n. 759, deve essere inteso nel senso che tale ultima disposizione vale non soltanto per fissare l'aliquota di computo ad un dodicesimo dell'ottanta per cento dello stipendio annuo (paga o retribuzione), ma anche per determinare la base di calcolo dell'entità dello stipendio stesso come ammontare delle somme corrisposte mensilmente per dodici mesi, secondo la regolamentazione dei vari ordinamenti, con esclusione della tredicesima mensilità e delle altre mensilità supplementari. (Conf 7411/87, mass n 455416; (Conf 4923/85, mass n 442300).*

Riferimenti normativi: DPR 05/06/1965 num. 759 art. 1 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 4 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)