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Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di minime proprieta' colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste

Testo in vigore al

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste;
Decreta:

Art. 1

1. Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di ordinamento delle minime proprieta' colturali, ordinamento dei "masi chiusi" e delle comunita' familiari rette da antichi statuti o consuetudini, caccia e pesca, alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna, agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale e quelle gia' spettanti alla regione Trentino-Alto Adige nelle stesse materie, sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle province di Trento e Bolzano con l'osservanza delle norme del presente decreto.

2. Lo standard di protezione della fauna e' disciplinato con legge provinciale che stabilisce il calendario venatorio e le specie cacciabili, attenendosi ai livelli di protezione risultanti dalle convenzioni internazionali o dalle norme comunitarie introdotte nell'ordinamento statale.

Art. 2

1. Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative, ivi comprese quelle di vigilanza e di tutela, gia' spettanti agli organi centrali e periferici dello Stato e alla regione in ordine agli enti, consorzi, istituti ed organizzazioni locali operanti nelle province nelle materie di cui al presente decreto.

2. In caso di soppressione di enti pubblici locali operanti nelle materie di cui al presente decreto, la legge provinciale regolera' lo stato del personale, nel rispetto della posizione giuridico-economica acquisita, nonche' la situazione del patrimonio.

Art. 3

1. Tra le funzioni esercitate dalle province di Trento e Bolzano, ciascuna per il rispettivo territorio, ai sensi dell'art. 1 del presente decreto sono comprese quelle concernenti il parco nazionale dello Stelvio, al quale sara' conservata una configurazione unitaria.

2. Nell'esercizio delle loro potesta' in materia, le Province, in caso di eventuale modifica dell'estensione del parco nel rispettivo territorio, provvedono con legge, previa consultazione con lo Stato, avuto riguardo alle condizioni urbanistiche, sociali ed economiche locali ed assicurando comunque le effettive esigenze di tutela.

3. Le province per la parte di rispettiva competenza territoriale, disciplinano con legge le forme e i modi della specifica tutela; allo scopo di favorire l'omogeneita' delle discipline relative, lo Stato e le province adottano previamente le intese necessarie sulla base dei principi fondamentali di tutela dei beni naturali stabiliti da accordi internazionali.

4. La gestione unitaria del parco e' attuata mediante la costituzione di apposito consorzio fra lo Stato e le due province, le quali, per la parte di propria competenza, provvedono con legge, previa intesa fra i tre enti.

5. Fino alla costituzione del consorzio di cui al comma precedente, le province esercitano le funzioni amministrative di cui al primo comma avvalendosi dell'ufficio amministrazione foreste demaniali per il parco dello Stelvio di Bormio. Le spese per il pagamento delle competenze al personale statale addetto al servizio del parco sono a carico del bilancio dello Stato, salvo rivalsa nei confronti delle province in relazione alle unita' di personale messe a loro disposizione d'intesa con le province stesse.

6. Il personale di cui al comma precedente ha diritto di chiedere il trasferimento alla provincia cui sia stato messo a disposizione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge della provincia stessa prevista al quarto comma e potra' essere destinato ai servizi svolti dal consorzio. Al personale trasferito e' garantito il rispetto della posizione giuridico-economica acquisita.

7. Le norme contenute nella legge 24 aprile 1935, n. 740, e nel regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 1178, per quanto applicabili, restano operanti fino alla entrata in vigore della disciplina di cui al terzo comma, salva la facolta' delle province di provvedere anche prima in ordine alla estensione del parco ai sensi del secondo comma del presente articolo.

Art. 4

1. Con effetto dalla data del compimento degli adempimenti di cui al comma successivo, il consorzio di bonifica Monte-S. Michele, estendentesi su territorio delle province di Trento e di Bolzano, e' disciolto.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto le province adotteranno d'intesa i provvedimenti necessari per la regolazione dei rapporti inerenti al consorzio in relazione al disposto del comma precedente.

Art. 5

1. Con effetto dalla data del compimento degli adempimenti di cui al comma successivo, la parte del comprensorio di bonifica montana dell'Astico, Valletta Longhella e Brenta ricadente nella provincia di Trento cessa di appartenere al relativo consorzio.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro per l'agricoltura e le foreste provvedera', sentito ii consorzio e gli altri enti interessati, alla regolazione dei rapporti inerenti al consorzio in relazione al disposto del comma precedente.

Art. 6

1. Fino a quando non sara' diversamente disposto con legge provinciale anche in ordine alle modalita' di inquadramento del personale che verra' trasferito ai sensi del successivo comma, gli enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale operanti nelle materie di cui al presente decreto continuano ad esercitare le proprie attribuzioni, ma i rispettivi programmi di attivita' concernenti tali materie debbono essere preventivamente approvati dalla provincia interessata.

2. Il personale in servizio presso le sedi periferiche degli enti pubblici di cui al presente articolo nelle province di Trento e Bolzano ed addetto alle attivita' che cessano sara' trasferito, previo consenso, alle province di Trento e Bolzano, conservando integralmente la posizione giuridico-economica acquisita. I beni mobili ed immobili di tali enti relativi alle attivita' che cessano saranno trasferiti al patrimonio delle province medesime.

3. I provvedimenti relativi alla liquidazione ed al trasferimento alle province del patrimonio degli enti di cui sopra, nonche' al trasferimento del personale, saranno adottati con decreto del Ministro che esercita la vigilanza sull'ente, di concerto con il Ministro per il tesoro e di intesa con la provincia interessata, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui al primo comma.

Art. 7

1. Ai fini della valorizzazione delle zone montane, le province potranno costituire tra i comuni appartenenti ad uno stesso comprensorio le comunita' montane previste dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, determinandone l'ordinamento, ovvero altri enti di diritto pubblico, aventi compiti analoghi di programmazione economica e di pianificazione urbanistica.

2. Nella delimitazione dei comprensori, ove non sia gia' intervenuta, le province assicureranno la consultazione dei comuni interessati.

3. L'organo deliberante sara' costituito da membri eletti dai consigli comunali, assicurando la partecipazione delle minoranze. Per quanto attiene alla provincia di Bolzano, la partecipazione sara' assicurata compatibilmente con l'osservanza delle speciali norme relative alla rappresentanza dei gruppi linguistici.

Art. 8

1. Resta ferma la competenza degli organi statali in ordine:

  1. a) ai rapporti internazionali e con la Comunita' economica europea;

  2. b) alla applicazione di regolamenti ed altri atti della Comunita' economica europea concernenti la politica dei prezzi e dei mercati;

  3. c) alla ricerca e sperimentazione scientifica di interesse nazionale in agricoltura e foreste, caccia e pesca, nonche' al coordinamento metodologico della ricerca e sperimentazione scientifica nelle anzidette materie su tutto il territorio nazionale; l'attivita' di ricerca e sperimentazione di competenza statale interessante le province e quella di competenza provinciale saranno coordinate mediante opportune intese;

  4. d) all'importazione, esportazione ed al transito di piante o parti di piante e semi di provenienza estera; all'importazione ed esportazione di bestiame da allevamento e da riproduzione, nonche' di materiale seminale; al rilascio di certificati fitopatologici per l'esportazione, il transito e l'importazione di prodotti agricoli;

  5. e) al commercio internazionale dei prodotti agricoli e zootecnici;

  6. f) agli interventi per la regolazione del mercato agricolo, compresi quelli effettuati in favore di organismi associativi di produttori agricoli;

  7. g) alla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze ad uso agrario e di prodotti agrari ferma restando l'applicazione alle amministrazioni provinciali di Trento e di Bolzano, ai sensi del secondo comma dell'art. 16 dello statuto, del disposto dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, si estende alle province di Trento e di Bolzano la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

  8. h) alla alimentazione;

  9. i) al rilascio delle licenze di porto d'armi per uso di caccia;

  10. l) al fondo di solidarieta' nazionale per le calamita' naturali e le avversita' atmosferiche;

  11. m) alla tenuta dei registri delle varieta' dei prodotti sementieri.

Art. 9

1. I requisiti e le condizioni richiesti per l'ammissione al libro genealogico delle razze riconosciute a norma della legislazione statale, saranno stabiliti con legge provinciale.

2. Parimenti con legge provinciale sara' disciplinato il controllo della produzione e del commercio di sementi e di altro materiale di moltiplicazione.

Art. 10

1. Viene delegato alle province di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative statali gia' svolte da organi od uffici locali:

  1. a) funzioni di cui alla lettera d) del precedente art. 8;

  2. b) funzioni di cui alla lettera f) del medesimo articolo;

  3. c) adempimenti previsti dal fondo di solidarieta' nazionale per le calamita' naturali e le avversita' atmosferiche, in ordine alle proposte di delimitazione territoriale ed alla concessione, liquidazione e pagamento delle agevolazioni contributive e creditizie, nonche' ai pareri in merito al riconoscimento dei consorzi di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364.

2. Le funzioni amministrative delegate con il presente articolo vengono esercitate dagli organi provinciali in conformita' delle direttive emanate dal competente organo statale.

3. In caso di persistente inattivita' degli organi provinciali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attivita' relative alle materie delegate comportino adempimenti propri dell'amministrazione da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o termini risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, puo' disporre il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione provinciale.

4. Ai fini dell'esercizio delle competenze ad esso riservate ai sensi del precedente art. 8 lo Stato puo' affidare determinati compiti ad enti od organismi locali.

Art. 11

1. Lo Stato, previo accordo con le province sulle modalita' di utilizzazione, puo' avvalersi dei servizi tecnici provinciali provvedendo al rimborso delle spese sostenute dalle province.

2. La misura e le modalita' dei rimborsi saranno determinate con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro competente, previa intesa con l'amministrazione provinciale interessata.

3. Le province possono chiedere che il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste esprima il suo parere su singole questioni di rilevante interesse provinciale. In tali casi, alle riunioni del Consiglio superiore interviene un rappresentante della provincia interessata, designato di volta in volta dalla giunta provinciale.

Art. 12

1. L'osservatorio fitopatologico di Bolzano, pur esercitando in base alle direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste le funzioni riservate allo Stato, e' trasferito alla provincia di Bolzano.

2. L'osservatorio fitopatologico continuera' a provvedere, in base alle direttive degli organi statali, al rilascio dei certificati fitopatologici per le esportazioni, il transito e le importazioni.

3. Al funzionamento del predetto ufficio, l'amministrazione provinciale provvede con proprio personale.

4. Il personale dello Stato, in servizio presso l'osservatorio fitopatologico di Bolzano alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' trasferito, previo consenso, nei ruoli provinciali, nel rispetto della posizione giuridico-economica acquisita.

5. La provincia provvede, con legge, a regolare il passaggio nei propri ruoli del personale stesso entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino a quando non sara' attuato tale passaggio le spese per gli stipendi e le altre competenze sono a carico del bilancio dello Stato, salvo rivalsa nei confronti della provincia.