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Sez. 6, Sentenza n. 4705 del 18/01/1977 Ud. (dep. 02/04/1977) Rv. 135581 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - NELLE COSTRUZIONI - SUL LAVORO - DESTINATARI DELLE NORME - SUBAPPALTATARIO - RESPONSABILITA - LIMITI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1977-01-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/135581-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - NELLE COSTRUZIONI - SUL LAVORO - DESTINATARI DELLE NORME - SUBAPPALTATARIO - RESPONSABILITA - LIMITI - FATTISPECIE.*

Qualora l'imprenditore appaltatore si avvalga di altro imprenditore per l'esecuzione di opere specializzate, in caso di infortuni sul lavoro alla responsabilita dell'imprenditore - appaltatore (che conserva il potere direttivo del cantiere ed ha l'Obbligo di assicurare l'incolumita dei lavoratori in esso ammessi) si accompagna analogo dovere dell'imprenditore - subappaltatario, nei limiti della esecuzione dei lavori subappaltati e nei confronti dei propri dipendenti. (nella specie si era fatta risalire all'imprenditore appaltatore la responsabilita di un infortunio avvenuto in un cantiere edilizio, per non aver munito una gru di idonei dispositivi di sicurezza (art 172 DPR n 547 del 1955) ed al subappaltatario la responsabilita di aver usato e fatto usare una gru insicura in relazione al lavoro da compiere).*

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST., DPR 27/04/1955 num. 547 art. 172, DPR 27/04/1955 num. 547 art. 181, DPR 27/04/1955 num. 547 art. 186, DPR 07/01/1956 num. 164 art. 77 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)