Sez. 4, Sentenza n. 2039 del 27/08/1996 Cc. (dep. 02/09/1996) Rv. 206796 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - INTERROGATORIO - TERMINI | Previsti dall'art. 294 cod. proc. pen. - Obbligo del giudice - Sussistenza nella sola fase delle indagini preliminari - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - INTERROGATORIO - TERMINI
La disposizione di cui all'art. 294 cod. proc. pen. relativa all'obbligo di interrogatorio dell'indagato, vale a dire di persona nei cui confronti non sia stata ancora esercitata l'azione penale, entro cinque giorni dall'esenzione della misura di custodia cautelare non è applicabile a fasi diverse da quella delle indagini preliminari (nella fattispecie a quella dell'udienza preliminare). Tale norma, infatti, risponde a funzioni di garanzia affinché il G.I.P. che, se del caso, ha dovere di revoca di ufficio della misura avendo emesso il provvedimento senza preventivo contraddittorio, possa acquisire immediatamente le ragioni di difesa sostanziale e così controllare l'esercizio del potere da lui stesso fatto valere prima di quello dell'azione penale. Invece, nei confronti dell'imputato, e cioè di persona nei cui riguardi sia stata esercitata l'azione penale, essendo altrimenti previsto il contraddittorio davanti al G.U.P. o al giudice di merito, non sussiste l'obbligo dell'interrogatorio. (Nella fattispecie, il G.I.P., fissata, a seguito di richiesta di rinvio a giudizio del P.M., l'udienza preliminare, aveva disposto, su coeva richiesta, la custodia cautelare in carcere, senza provvedere all'interrogatorio ex art, 294 cod. proc. pen. e senza dichiarare estinta la misura a norma dell'art. 302 cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 302 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 302 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)