Sez. 1, Sentenza n. 4115 del 11/07/1985 (Rv. 441642 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DI UNA SOCIETÀ PRECEDUTA DA TIMBRO INDICANTE UN'ALTRA SOCIETÀ AVENTE IL MEDESIMO RAPPRESENTANTE - NULLITÀ DEL MANDATO - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DI UNA SOCIETÀ PRECEDUTA DA TIMBRO INDICANTE UN'ALTRA SOCIETÀ AVENTE IL MEDESIMO RAPPRESENTANTE - NULLITÀ DEL MANDATO - CONDIZIONI.*
Con riguardo ad un atto introduttivo del giudizio (nella specie, atto di riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio), il quale provenga da una società in persona del suo legale rappresentante, la circostanza che la procura al difensore, sottoscritta da detto rappresentante in calce od a margine, rechi, nel timbro apposto sopra la firma, l'indicazione di un'altra società, di cui la stessa persona fisica sia parimenti rappresentante, implica nullità del mandato, e quindi nullità dell'atto introduttivo per difetto dello "ius postulandi", solo quando non si riscontrino dal giudice elementi idonei a superare tale incertezza e manchi l'individuazione dell'effettivo ed unico ente in nome e per conto del quale sia stato sottoscritto il mandato medesimo.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 392
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)