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Sez. 1, Sentenza n. 8590 del 29/05/2003 (Rv. 563717 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO GRATUITO | Pagamento del debito di un terzo a seguito di delegazione promissoria - Natura dell'atto - Gratuità - Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2003-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563717-01

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Ai fini della inefficacia degli atti a titolo gratuito ex art. 64 della legge fallimentare, nel caso di assunzione del debito altrui in virtù di delegazione promissoria, poiché il delegato può essere determinato ad obbligarsi tanto da una ragione di liberalità verso il debitore originario, quanto dall'adempimento di obbligazioni verso lo stesso in base ad un rapporto di provvista, la gratuità o l'onerosità di detta assunzione di debito da parte del delegato deve essere apprezzata in relazione all'esistenza ed alla natura del rapporto di provvista, essendo evidente che l'assunzione del debito altrui che trovi giustificazione in un rapporto di provvista non si connoti come una attribuzione patrimoniale alla quale non corrisponda alcun vantaggio economico.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 64, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 64, Cod. Civ. art. 1268, Cod. Civ. art. 1269

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)