Sez. 2, Sentenza n. 1991 del 05/12/1967 Ud. (dep. 02/03/1968) Rv. 107045 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI -CONNESSIONE TELEOLOGICA - CONCORSO DI REATI - CONCORSO FORMALE -FALSITA IN ATTI - TRUFFA - CONSUMAZIONE CONTESTUALE DEI DUE REATI -ESCLUSIONE DELL'AGGRAVANTE.*
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI -CONNESSIONE TELEOLOGICA - CONCORSO DI REATI - CONCORSO FORMALE -FALSITA IN ATTI - TRUFFA - CONSUMAZIONE CONTESTUALE DEI DUE REATI -ESCLUSIONE DELL'AGGRAVANTE.*
L'aggravante della connessione teleologica, non e applicabile nel caso in cui il reato-mezzo e il reato-fine siano connessi con unica Azione, poiche la natura stessa di tale aggravante postula attivita criminose distinte ed autonome. In particolare non puo ritenersi aggravato ai sensi dell'art.61 n.2 cod.pen. l'uso di cambiali falsificate al fine di commettere una truffa, in quanto l'Azione e unica e la duplicita dei reati configurabili deriva dalla valutazione giuridica dell'Azione sotto profili diversi, degni ciascuno di una specifica tutela penale. (V.106270, anno 1967 contra 105181 bis, anno 1967, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 485, Cod. Pen. art. 61 com. 2, Cod. Pen. art. 81 com. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)