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Sez. 5, Sentenza n. 1388 del 11/12/1970 Ud. (dep. 01/03/1971) Rv. 116881 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - DOLO - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1970-12-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/116881-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - DOLO - ESTREMI.*

L'elemento psicologico richiesto per la sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta, nella ipotesi della distrazione, consiste nel dolo generico e cioe nella consapevole volonta dei fatti di distrazione, non essendo richiesto il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, il quale occorre, invece, nella ipotesi della esposizione e del riconoscimento di passivita inesistenti. (Conf 114447, anno 1970, ed ivi citata).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)