Sez. 6, Sentenza n. 9074 del 14/05/1975 Ud. (dep. 11/10/1975) Rv. 130871 - 01
EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - MANCANZA - COSTRUZIONE EDILIZIA - IN VIOLAZIONE DELL'ORDINE DI SOSPENSIONE - SEQUESTRO PENALE AD OPERA DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA - ORDINE DI DEMOLIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - SOSPENSIONE - DURATA.*
EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - MANCANZA - COSTRUZIONE EDILIZIA - IN VIOLAZIONE DELL'ORDINE DI SOSPENSIONE - SEQUESTRO PENALE AD OPERA DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA - ORDINE DI DEMOLIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - SOSPENSIONE - DURATA.*
Quando sia stato disposto dall'autorita giudiziaria il sequestro della costruzione edilizia abusiva, il potere della pubblica amministrazione di ordinare la demolizione dei lavori eseguiti senza licenza o proseguiti dopo l'ordinanza di sospensione, ai sensi dell'art 32 della legge 17 agosto 1942, n 1150, rimane sospeso sino all'accertamento ed alla punizione del reato, giacche l'interesse punitivo ha prevalenza su quello amministrativo.*
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 32
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)