Che istituisce una Cassa nazionale del notariato, aumenta gli onorari ed i diritti accessori stabiliti dal capo 1° della tabella annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato, ed apporta altre modificazioni alla stessa legge circa l'applicazione della pena disciplinare della sospensione e la definizione, in via transitoria, dei concorsi a posti notarili
Testo in vigore al
Art. 2
1. La tassa annua imposta ai notari per supplire alle spese dei Consigli notarili potra' essere, per deliberazione dei rispettivi Collegi, aumentata oltre il limite stabilito dall'ultimo comma dell'art. 93 della legge sull'ordinamento del notariato e sara' ripartita tra tutti i notari del distretto in proporzione dell'ammontare complessivo degli onorari loro spettanti per gli atti da essi ricevuti od autenticati nell'anno.
Art. 3
1. L'importo dell'aumento stabilito nell'art. 1, per la parte riguardante gli onorari degli atti ricevuti o autenticati dai notari, e' devoluto alla costituzione di una Cassa nazionale del notariato per gli scopi e colle modalita' indicati negli articoli seguenti.
2. Alla detta Cassa sono pure devoluti:
a) una parte dell'aumento dei diritti di iscrizione a repertorio, di cui all'art. 24 della tariffa, fino a concorrenza di centesimi cinquanta per ogni atto iscritto a repertorio;
b) un contributo da parte dei notari in esercizio sul cumulo degli onorari loro spettanti per gli originali degli atti da essi ricevuti o autenticati nell'anno, al netto dell'aumento di cui sopra, in ragione del:
3. 5 % sulla parte dei detti onorari eccedente le lire 20.000, fino a L. 30.000;
4. l0 % sulla parte eccedente le lire 30.000, fino a L. 50.000;
5. 15 % su ogni somma eccedente le lire 50.000.
6. La Cassa puo' anche ricevere lasciti e donazioni e qualsiasi altra liberalita'.
Art. 4
1. La Cassa nazionale del notariato ha per oggetto di corrispondere, nei limiti dei mezzi annualmente disponibili, un assegno supplementare fino a L. 4000 ai notari i cui onorari non abbiano complessivamente nell'anno raggiunta tale cifra. Agli effetti di questo articolo si calcolano solamente gli onorari spettanti a ciascun notaro per gli originali degli atti da esso ricevuti o autenticati, esclusi i diritti accessori.
2. Qualora, dopo aver provveduto alla integrazione degli onorari nel limite sopra stabilito, risultasse una eccedenza, questa sara' devoluta di anno in anno alla istituzione di un fondo speciale destinato a sovvenire con sussidi, assegni od altrimenti i notari cessati dall'esercizio o le loro famiglie, secondo le norme da stabilirsi in seguito con decreto del ministro di grazia e giustizia e dei culti.
Art. 5
1. L'assegno di integrazione compete a tutti i notari che si trovino nelle condizioni previste da questo decreto, e viene a loro favore liquidato al principio di ogni anno per l'anno precedente.
2. Ai notari, che abbiano esercitato soltanto per una parte dell'anno, l'integrazione, e' concessa in ragione della durata dell'effettivo esercizio. Questa limitazione non si applica pero ai notari che fossero stati impediti dall'esercitare per malattia, per servizio militare o per altro impedimento legittimo.
Art. 6
1. Non avranno diritto alla integrazione:
a) notari sospesi o inabilitati, per tutto il tempo per cui dura la sospensione o la inabilitazione;
b) i notari per i quali la mancanza o la insufficienza dei proventi professionali sia notoriamente da ascriversi ad abituale loro negligenza;
c) i notari che in base ai ruoli delle imposte governative o locali risultano in possesso di redditi mobiliari od immobiliari o che fruiscono di stipendi o pensioni non tassati per ruoli nominativi che, uniti agli onorari notarili, raggiungano in complesso lo annuo reddito di L. 4000. Qualora questa cifra non sia raggiunta, sara' provveduto alla integrazione per la differenza.
2. I notari che, secondo l'art. 165 della legge 16 febbraio 1913, numero 89, sono stati conservati in ufficio nelle sedi soppresse, non potranno godere dell'assegno per oltre tre anni dal l° gennaio 1920.
Art. 7
1. Il controllo della liquidazione e la riscossione della parte di onorari e di diritti di repertorio, devoluti alla Cassa nazionale del notariato a norma dell'art. 3, sono affidati ai ricevitori del registro della residenza di ciascun notaro, e saranno effettuati con le norme stabilite dalla legge di registro, per gli atti soggetti a registrazione contemporaneamente alla registrazione medesima, e per quelli non soggetti a registrazione nell'occasione del visto semestrale ai repertori prescritto dall'art. 116 della legge di registro, testo unico 20 maggio 1917, n. 217.
2. Il notaro deve apporre sulla copia dell'atto presentata alla registrazione una distinta separata degli onorari e diritti devoluti alla Cassa nazionale del notariato, e per gli atti non soggetti a registrazione, dovra' presentare analoga distinta, nell'occasione del visto semestrale ai repertori.
3. Nella stessa occasione sara' pure provveduto, in base ad analoga dichiarazione del notaro, alla liquidazione e riscossione anzidetta per gli atti di ultima volonta'.
4. Le penalita' comminate dalla legge di registro per la tardiva registrazione degli atti, saranno nella stessa misura e con le stesse modalita' applicate sulle somme assegnate alla Cassa nazionale del notariato ed il relativo importo sara' devoluto alla Cassa medesima.
5. Gli eventuali ricorsi contro l'operato del ricevitore del registro dovranno essere presentati, nel termine perentorio di venti giorni dal seguito pagamento, alla Commissione amministratrice della Cassa nazionale del notariato, la quale decidera' su di essi inappellabilmente.
6. La Commissione amministratrice potra' disporre ispezioni ai notari, quando abbia motivo di dubitare dell'esatto adempimento delle norme stabilite in questo articolo.
7. Le norme contabili relative alle somme riscosse e versate per conto della Cassa nazionale del notariato, saranno stabilite di concerto fra i Ministeri della grazia e giustizia e delle finanze e le verifiche saranno affidate agli ispettori del registro.
Art. 8
1. I contributi dovuti dai notari sul cumulo dei propri onorari annuali sono liquidati dal Consiglio notarile e riscossi dal ricevitore del registro del luogo dove ha sede il Consiglio stesso.
2. A tale effetto ciascun notaro presentera' entro i primi dieci giorni di ogni mese un estratto autentico del repertorio degli atti da esso ricevuti o autenticati nel mese precedente. Questo estratto dovra' indicare il numero e la data di ogni atto, la natura e il valore delle convenzioni in esso contenute, il relativo onorario notarile e l'aumento destinato al fondo comune. Per il controllo di queste indicazioni il presidente del Consiglio potra' richiedere le opportune informazioni cosi' all'archivio notarile come ai ricevitori del registro e potra' anche invitare il notaro a produrre per visione gli originali degli atti, rettificando, se del caso, le indicazioni medesime, previ avviso al notaro interessato.
3. Compiuto l'anno, il presidente del Consiglio o un consigliere da esso delegato, fermera' il cumulo degli onorari di ciascun notaro, e lo sottoporra' al Consiglio per la determinazione dei contributi dovuti in relazione all'ammontare degli onorari stessi.
4. La deliberazione del Consiglio dovra' essere entro il 31 gennaio di ciascun anno trasmessa al ricevitore del registro, che provvedera' alla riscossione nel mese di febbraio, valendosi, ove occorra, della speciale procedura stabilita per l'esazione delle tasse di registro.
5. Contro la deliberazione del Consiglio e' ammesso, nei venti giorni successivi al seguito pagamento, il ricorso alla Commissione amministratrice della Cassa nazionale, che decidera' inappellabilmente.
Art. 9
1. Le somme riscosse in ciascun mese dai ricevitori del registro per conto della Cassa nazionale del notariato, prelevato l'aggio del due per cento, saranno a cura dei ricevitori stessi versate entro i primi dieci giorni del mese successivo con vaglia del tesoro alla Cassa depositi e prestiti ed accreditate ad uno speciale conto corrente a disposizione della Commissione amministratrice della Cassa nazionale del notariato.
2. Il detto conto corrente e' fruttifero d'interesse al tasso stabilito per i depositi volontari, e sara' regolato alla fine di ogni semestre con le norme generali in vigore per i conti correnti tenuti dalla Cassa dei depositi e prestiti.
Art. 10
1. I notari che, trovandosi nelle condizioni stabilite dal presente decreto, intendono valersi del diritto alla integrazione, devono presentare domanda al Consiglio notarile cui appartengono entro il mese di gennaio di ciascun anno per l'anno precedente.
2. Il Consiglio notarile, esaminate le domande e accertata la esistenza delle condizioni anzidette, calcola, in base al cumulo degli onorari di ciascun notaro, gia' formato come al precedente art. 8 e tenuto conto degli altri redditi eventualmente goduti, la somma occorrente per la integrazione degli onorari medesimi e formula le sue proposte.
3. Le proposte dei singoli Consigli notarili saranno trasmesse entro il mese di febbraio alla Commissione amministratrice della Cassa nazionale del notariato, la quale, avuto riguardo all'ammontare complessivo delle somme raccolte nell'anno in base al conto che sara' ad essa rimesso dalla Cassa depositi e prestiti, determina la misura della integrazione da assegnarsi a ciascun notaro che ne abbia fatto domanda.
4. Il pagamento del relativo importo sara' eseguito col prelevamento dal conto corrente mediante mandati da emettersi dalla Commissione amministratrice e da ammettersi a pagamento da parte della Cassa depositi e prestiti.
Art. 11
1. La Commissione amministratrice della Cassa nazionale del notariato risiede in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia, ed e' composta:
a) dal direttore generale del notariato o da chi lo sostituisce, a cui spetta la presidenza;
b) dal presidente del Consiglio notarile di Roma e da cinque altri notari nominati dal ministro di grazia e giustizia.
2. I commissari indicati alla lettera b) durano in carica tre anni e possono essere confermati per il triennio successivo. Scaduto il secondo periodo di nomina non potranno essere rinominati se non a distanza di almeno un triennio.
3. Per la validita' delle adunanze della Commissione e' necessaria la presenza di almeno quattro membri. Le sue deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parita' prevale il voto del presidente.
4. Contro le decisioni della Commissione e' ammesso il ricorso al ministro di grazia e giustizia entro trenta giorni dalla comunicazione datane all'interessato.
5. La Commissione sara' coadiuvata da un ufficio di segreteria, da costituirsi secondo le norme che verranno stabilite nel regolamento.
Art. 12
1. Le quote di integrazione assegnate sui fondi della Cassa nazionale del notariato, non sono cedibili ne' soggette a sequestro o pignoramento.
Art. 13
1. Tutti gli atti occorrenti per il funzionamento della Cassa sono esenti da tasse di bollo e registro, salvi i ricorsi di cui agli articoli 7 e 8 che saranno stesi in bollo da lire una.
Art. 14
1. Finche' il numero dei notari in esercizio nel distretto di ciascun Collegio notarile non sia ridotto a quello fissato dalla tabella indicata nell'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, nei concorsi che saranno pubblicati per il conferimento dei posti notarili vacanti dovra' esser data la preferenza su ogni altro concorrente ai notari che gia' esercitano nel distretto e, a parita' di condizioni, a quelli rimasti in esercizio nelle sedi ivi soppresse.
Art. 15
1. Cessano di avere effetto le disposizioni del decreto Luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1023, nella parte concernente la sospensione dei concorsi ai posti notarili.
Art. 16
1. Per le contravvenzioni alla legge notarile punibili con la sospensione, se nel fatto imputato al notaio concorrano circostanze attenuanti, la pena della sospensione puo' essere sostituita con l'ammenda da lire cento a lire cinquecento.
2. Questa disposizione non e' applicabile alla sospensione con la quale e' punito il notaio che non adempia all'obbligo prescritto dall'art. 128 della legge notarile.
Art. 17
1. Con decreto del ministro di grazia e giustizia, saranno stabilite le norme regolamentari per la esecuzione del presente decreto.
Art. 18
1. Il presente decreto andra' in vigore col l° gennaio 1920, ma le disposizioni degli articoli 14, 15 e 16 avranno attuazione dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno.
2. Col 31 dicembre 1919 s'intendera' abrogato il decreto Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 879 sulla istituzione del fondo comune.
Art. 19
1. Il presente decreto sara' presentato al Parlamento per essere convertito in legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addi' 9 novembre 1919.
VITTORIO EMANUELE.
Nitti - Mortara - Schanzer - Tedesco.
Visto, il guardasigilli: Mortara.