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Sez. 2, Sentenza n. 5161 del 04/05/1993 (Rv. 482211 - 01)

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Innovazioni - Su parti comuni dell'edificio - In genere | Porzioni del bene comune convenzionalmente attribuiti in godimento separato ai comproprietari - Divieto di modificare la cosa comune - Estensione.
Stato
decisa il 1993-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482211-01

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Innovazioni - Su parti comuni dell'edificio - In genere

Il divieto di modificare la cosa comune, sottraendola alla possibilità di sfruttamento da parte di tutti i partecipanti alla comunione secondo l'originaria funzione della cosa stessa, opera anche in relazione alle porzioni del bene comune delle quali i comproprietari si siano convenzionalmente attribuiti il godimento separato, in quanto anche in tal caso, non venendo meno la contitolarità dell'intero bene, la facoltà di utilizzazione della cosa attribuita a ciascuno dei comproprietari trova limite nella concorrente ed analoga facoltà degli altri, con la conseguenza che sono consentite solo le opere necessarie al miglior godimento, dovendo per contro ravvisarsi una lesione del diritto di comproprietà degli altri condomini quando la cosa comune sia stata alterata, in tutto od in parte, e quindi concretamente sottratta alla possibilità dell'attuale sfruttamento collettivo nei termini funzionali o originariamente praticati.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)