Sez. 3 - , Ordinanza n. 20885 del 18/07/2023 (Rv. 668478 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA' INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELLA COLLETTIVITA' DEI PARTECIPANTI - LOCAZIONE DELLA COSA COMUNE - IN GENERE | Locazione della cosa comune in favore di un comproprietario - Gestione d’affari - Configurabilità - Opponibilità ad altro comproprietario - Sussistenza - Ratifica ex art. 1705 c.c. - Possibilità - Conseguenze.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA' INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELLA COLLETTIVITA' DEI PARTECIPANTI - LOCAZIONE DELLA COSA COMUNE - IN GENERE
Il contratto di locazione stipulato da un comproprietario in favore di un altro, in quanto riconducibile alla gestione d'affari altrui, è valido ed efficace nei confronti dei comproprietari non locatori che non si siano preventivamente opposti alla stipula, i quali possono ratificare l'operato del gestore, ai sensi dell'art. 1705 c.c., senza particolari formalità, e chiedere al conduttore il pagamento "pro quota" dei canoni di locazione maturati in data successiva alla intervenuta ratifica.
Cod. Civ. art. 2028, Cod. Civ. art. 2031, Cod. Civ. art. 2032, Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1705
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)