Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13038 del 24/05/2013 (Rv. 626357 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - SANATORIA | Vizio di notificazione del precetto - Rilevanza - Condizioni - Notificazione eseguita da ufficiale giudiziario incompetente - Nullità - Proposizione della opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. - Sanatoria - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - SANATORIA
Il vizio di notificazione del precetto rileva se di gravità tale da determinare la inesistenza della notificazione, ovvero l'impossibilità di raggiungere il suo scopo tipico, lasciando a disposizione del debitore un termine per adempiere inferiore a quello minimo di dieci giorni sancito dall'artt. 480 cod. proc. civ. sicché, ove tale notificazione sia eseguita da un ufficiale giudiziario territorialmente incompetente la conseguente nullità, non impedendo il perseguimento delle finalità del precetto, è sanata dall'avvenuta proposizione, da parte dell'intimato, dell'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 106, DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 107, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 479, Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)