Sez. 5 - , Ordinanza n. 18337 del 25/06/2021 (Rv. 661795 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE | Società di progetto ex art. 37 quinquies, l. n. 109 del 1994 applicabile “ratione temporis” – Disciplina delle società di comodo – Applicabilità – Esclusione – Ragioni.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE
Le società di progetto di cui all'art. 37 quinquies della legge n. 109 del 1994, applicabile "ratione temporis" (sostanzialmente trasfuso prima nell'art. 156 del d.lgs. n. 163 del 2006 e, successivamente, nell'art. 184 del d.lgs. n. 50 del 2016), sono escluse dall'applicabilità della disciplina riservata alle cosiddette società "non operative" in forza dell'art. 30, comma 1, n. 1, l. n.724 del 1994, stante, per esse, l'obbligo "ex lege" di costituirsi, dopo l'aggiudicazione, in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile, a prescindere dalla previsione del bando di gara circa il carattere facoltativo od obbligatorio del ricorso a dette società, e ciò in considerazione della particolare attività di "project financing" da esse svolte quali concessionarie e subentranti nel rapporto di concessione dell'aggiudicatario di un'infrastruttura o di un servizio di pubblica utilità.
Legge 11/02/1994 num. 109 art. 37, Decreto Legisl. 18/04/2016 num. 50 art. 184, Legge 23/12/1994 num. 724 art. 1 com. 1 lett. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/04/2016 num. 50 art. 156
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)