Sez. 1 - , Ordinanza n. 16916 del 25/05/2022 (Rv. 664947 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA' E MATERNITA' - EFFETTI | Diritto al rimborso delle spese sostenute dall’altro genitore sin dalla nascita - Natura in senso lato indennitaria - Quantificazione - Criterio equitativo - Ammissibilità - Oggetto.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA' E MATERNITA' - EFFETTI
In materia di figli nati fuori del matrimonio, il diritto al rimborso delle spese in favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, la cui paternità (o maternità) sia stata successivamente dichiarata, ha natura in senso lato indennitaria, essendo diretto a ristorare colui che ha effettuato il riconoscimento dagli esborsi sostenuti, sicché il giudice di merito, ove l'importo non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, può utilizzare il criterio equitativo, tenendo conto delle molteplici e variabili esigenze del figlio (soddisfatte o da soddisfare), legate allo sviluppo e alla formazione di studio e professionale, restando comunque indiscutibili le spese di sostentamento, sin dalla nascita, in base ad elementari canoni di comune esperienza.
Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Civ. art. 261 CORTE COST., Cod. Civ. art. 269 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 277, Cod. Civ. art. 379 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2047
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)