Sez. 2, Sentenza n. 3546 del 05/08/1977 (Rv. 387143 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
E compito del giudice del merito valutare le prove raccolte e la esistenza della semiplena probatio, che giustifichi il deferimento di giuramento suppletorio, ed i suoi apprezzamenti di fatto sono insindacabili in Cassazione, se le ragioni della decisione adottata sono adeguatamente esposte.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 240, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)