Sez. 6, Sentenza n. 714 del 17/10/1985 Ud. (dep. 23/01/1986) Rv. 171630 - 01
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - IN GENERE - NATURA - REATO PERMANENTE - CESSAZIONE DELLA PERMANENZA - MOMENTO CONFIGURABILE.*
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - IN GENERE - NATURA - REATO PERMANENTE - CESSAZIONE DELLA PERMANENZA - MOMENTO CONFIGURABILE.*
In tema di reato permanente, quale è il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare, di cui all'art. 570 capoverso n. 2 cod. pen., allorché, come tale, il reato stesso è stato contestato col decreto di citazione a giudizio senza alcuna contestuale indicazione di una data di intervenuta cessazione della permanenza, la natura permanente del reato resta fino a quando su di esso si abbia per la prima volta una pronuncia giudiziale e cioè fino al giudizio di primo grado, a meno che dalla relativa istruttoria dibattimentale non risulti che la permanenza è venuta nel frattempo a cessare in un momento determinato, a nulla rilevando la speciale circostanza consistente nella contumacia in primo grado dell'imputato. (V mass n 152985).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)