Sez. L, Sentenza n. 782 del 17/02/1978 (Rv. 390113 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - ART 11 DELLA LEGGE N 604 DEL 1966 - FUNZIONI E PORTATA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - ART 11 DELLA LEGGE N 604 DEL 1966 - FUNZIONI E PORTATA.*
L'art 11 della legge n 604 del 1966 non ha inteso regolare l'intera materia dell'Estinzione del rapporto di lavoro, ma, nei limiti ristretti della sentenza della Corte costituzionale n 174 del 1971, ha escluso l'operativita dei motivi e cause di licenziamento, dalla predetta legge previsti, nei confronti dei lavoratori che siano in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia e che abbiano comunque superato il sessantacinquesimo anno di eta, per i quali la Mancanza di stabilita e il riflesso di una necessita pratica, connessa al problema dell'occupazione. Conseguentemente, tale deroga non puo assumere il valore di principio generale, in virtu del quale si introduca nell'ordinamento positivo un termine di scadenza contrattuale al raggiungimento del limite dell'eta pensionabile.*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)