Sez. 1, Sentenza n. 3069 del 08/02/2013 (Rv. 625200 - 01)
ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO | Determinazione - Attribuzione al Presidente del tribunale ex art. 814 cod. proc. civ. come novellato dall'art. 21 del d.lgs. n. 40 del 2006 - Ordinanza della corte d'appello adottata in sede di reclamo contro il provvedimento del presidente del tribunale - Ricorso ex art. 111 Cost. - Inammissibilità - Fondamento.
ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO
In tema di determinazione del compenso e delle spese dovuti agli arbitri dai conferenti l'incarico, è inammissibile, anche nel regime previsto dall'art. 814 cod. proc. civ. nella nuova formulazione introdotta dall'art. 21 del d.lgs. n. 40 del 2006, il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., proposto avverso l'ordinanza resa dalla corte di appello in sede di reclamo contro il provvedimento del competente presidente del tribunale e relativa alla quantificazione del compenso, trattandosi di provvedimento adottato nell'ambito di una attività non giurisdizionale contenziosa ma sostanzialmente privatistica e, dunque, priva di natura decisoria ed attitudine al giudicato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 814 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 825 CORTE COST., Costituzione art. 111, Legge 02/02/2006 num. 40 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)