Sez. 1, Sentenza n. 3769 del 22/11/1974 (Rv. 372272 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - RIAPERTURA DEL FALLIMENTO - RISOLUZIONE DEL CONCORDATO - EFFETTI - AMMISSIONE AL PASSIVO - RELATIVE DECISIONI - IMMODIFICABILITA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - RIAPERTURA DEL FALLIMENTO - RISOLUZIONE DEL CONCORDATO - EFFETTI - AMMISSIONE AL PASSIVO - RELATIVE DECISIONI - IMMODIFICABILITA.*
La procedura concorsuale, nelle sue diverse fasi dell'apertura, della chiusura e della riapertura del fallimento, conserva carattere di unitarieta; talche annullamento e risoluzione del concordato vanno considerati quali mezzi di tutela dei creditori, i quali tendono a riaprire il fallimento gia chiuso, senza tuttavia escludere le conseguenze favorevoli del concordato medesimo. Ne consegue che, in caso di riapertura, restano immodificabili le statuizioni sull'ammissione dei crediti al passivo, intervenute prima della chiusura del fallimento. (Conf 715'73, mass n 362905).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 95, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 95, Legge Falliment. art. 121, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 121, Legge Falliment. art. 122, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 122, Legge Falliment. art. 139, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 139, Legge Falliment. art. 140, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 140
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)