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Sez. 2, Sentenza n. 1728 del 09/06/1971 (Rv. 352198 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA - DOMANDA DI OPPOSIZIONE ALLA STIMA PER L'INDENNITA DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE - SUCCESSIVA DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO EX TU N 1775 DEL 1933 - CONFIGURABILITA DI DOMANDA NUOVA.*
Stato
decisa il 1971-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352198-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA - DOMANDA DI OPPOSIZIONE ALLA STIMA PER L'INDENNITA DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE - SUCCESSIVA DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO EX TU N 1775 DEL 1933 - CONFIGURABILITA DI DOMANDA NUOVA.*

Proposta una domanda di opposizione alla stima ex art 51 della legge 25 giugno 1965, n 2359, costituisce inammissibile domanda nuova la proposizione in corso di causa della domanda di risarcimento del danno sulla base della legge 11 dicembre 1933 n 1775. (nella specie, si trattava di espropriazione per pubblica utilita in relazione alla installazione di antenne romboidali a traliccio per il funzionamento di una stazione radio).*

Riferimenti normativi: Legge 11/12/1933 num. 1775 art. 115, Legge 11/12/1933 num. 1775 art. 123 CORTE COST., Legge 11/12/1933 num. 1775 art. 116, Legge 11/12/1933 num. 1775 art. 33 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)