diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 21782 del 20/10/2011 (Rv. 619717 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI - IN GENERE | Fusione per incorporazione - Possibilità di beneficiare del riporto delle perdite - Art. 123, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1986 - Requisiti della società incorporata - Ricavi e spese per prestazioni di lavoro dipendente non inferiore al 40% rispetto alla media dei due esercizi precedenti - Necessità - Ragione - Funzione antielusiva - Valore - Presunzione di legge di operatività della società - Configurabilità.
Stato
decisa il 2011-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619717-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi, l'art. 123, comma 5, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (nel testo vigente "ratione temporis" ed applicabile fino al 31 dicembre del 2003) nel prevedere, quale uno dei criteri per beneficiare del riporto delle perdite in esito alla fusione, che nell'esercizio anteriore alla delibera di fusione risulti un ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente e relativi contributi superiore al 40% rispetto alla media dei due periodi di imposta immediatamente precedenti, persegue l'obiettivo di evitare la fusione di "scatole vuote" o cariche solo di perdite da portare "in dote" all'incorporante, ma ormai svuotate di ogni concreta operatività, ed esige che la società abbia una residua efficienza, costituendo il limite predetto una presunzione di legge di operatività, rendendo irrilevanti, ai presenti fini, depotenziamenti dell'attività in esso contenuti, ma senza, nel contempo, esigere alcun depotenziamento.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 123 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)