Sez. 5, Sentenza n. 378 del 26/01/1994 Cc. (dep. 23/02/1994) Rv. 197277 - 01
Prove - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazione di conversazioni o comunicazioni - Conservazione della documentazione | Richiesta di istruzione del pubblico ministero, previa udienza in camera di consiglio - Diniego del giudice per le indagini preliminari - Anomalia del provvedimento - Abnormità - Sussistenza - Ragione.
Prove - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazione di conversazioni o comunicazioni - Conservazione della documentazione
È abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, richiesto dal pubblico ministero della procedura camerale per la distruzione di registrazioni telefoniche ritenuti inutili, rifiuta l'adempimento, adducendo che non ricorrono i presupposti di cui all'art. 269, secondo comma cod. proc. pen.. È evidente, infatti, l'anomalia di una siffatta pronuncia, mediante la quale il giudice, rifiutando la prevista procedura camerale, pretende sottrarsi ad ogni controllo. (V. Sez. II, n. 1015, C.C. 22 febbraio 1994, Conidi).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 269 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 269 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)