Disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie
Testo in vigore al
Titolo I. Costruzione di case popolari
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Per la concessione dei contributi in annualita' da parte dello Stato agli enti e societa' che ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica, costruiscono case popolari, il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato ad assumere i seguenti impegni:
1) lire due miliardi nell'esercizio 1949-50;
2) lire tre miliardi nell'esercizio 1950-51.
2. Tali contributi saranno corrisposti in misura costante per trentacinque anni e saranno commisurati ad una percentuale della spesa riconosciuta ammissibile.
3. I contributi stessi saranno corrisposti anche se gli enti e le societa' di cui all'art. 71 del detto testo unico non contraggano mutuo e sono cedibili.
4. I termini di costruzione indicati nel citato art. 71 sono protratti al 31 dicembre 1955.
5. La somma complessiva di lire centosettantacinque miliardi occorrenti per il pagamento dei contributi previsti nel primo comma del presente articolo sara' stanziata in bilancio per lire due miliardi nell'esercizio 1949-50, per lire cinque miliardi annui negli esercizi dal 1950-51 fino al 1983-84 e per lire tre miliardi nell'esercizio 1984-85.
6. Le somme occorrenti per il pagamento delle annualita' di cui al presente articolo saranno inscritte in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1949-50 e corrispondenti degli esercizi successivi fino al 1984-85 compreso.3
Art. 2
1. All'art. 16 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sono aggiunti i seguenti numeri:
10) l'Ente edilizio di Reggio Calabria per la costruzione di case popolari;
11) l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani per la costruzione di case popolari a favore dei giornalisti professionisti;
12) gli enti e le societa' cooperative costituite per la trasformazione fondiaria, irrigazione e colonizzazione, che provvedano alla costruzione di borgate rurali;
13) gli altri enti morali e societa' costituiti con lo scopo di costruire senza finalita' di lucro case popolari da assegnare in locazione con patto di futura vendita e di riscatto, sempre che i loro statuti si uniformino alle disposizioni dell'art. 37 del presente testo unico;
14) le scuole e gli istituti governativi di istruzione tecnica e le scuole governative di avviamento professionale, che si propongano di costruire, sui terreni di loro proprieta', case da locare ai propri dipendenti".
Art. 3
1. Le case popolari costruite dagli enti e societa' indicate ai numeri 2, 3, 6, 10, 11 e 12 dell'art. 16 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, possono essere assegnate in locazione con patto di futura vendita previa autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici e con l'osservanza delle cautele e condizioni che dallo stesso Ministero saranno prescritte ai sensi degli articoli 34 e 42 dello stesso testo unico.
2. Per le locazioni con patto di futura vendita saranno osservate le disposizioni del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e quelle degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 1029.
Art. 4
1. All'art. 31 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e' sostituito il seguente:
"Non possono essere assegnate in proprieta' case economiche e popolari a chi sia proprietario nello stesso Comune di fabbricati iscritti al catasto urbano, il cui reddito imponibile, accertato o presunto, sia superiore a lire 18.000, o comunque di altra, abitazione di almeno tre vani ed accessori.
Sono parimenti esclusi dall'assegnazione delle case indicate nel comma precedente coloro che abbiano gia' ottenuto l'assegnazione in proprieta' di altri alloggi costruiti con concorsi o contributi dello Stato ovvero che, essendo proprietari di altri appartamenti, li abbiano alienati dopo il 1 luglio 1947, nonche' coloro che siano iscritti nei ruoli delle imposte dirette per redditi imponibili superiori a lire 150.000 o il cui patrimonio accertato ai fini dell'imposta progressiva sul patrimonio superi lire tre milioni. Nel computo del reddito non si tiene conto della quota relativa ai redditi di lavoro.
Le stesse esclusioni sono stabilite per le persone il cui coniuge non separato legalmente si trovi nelle suddette condizioni".
L'art. 100 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e' abrogato.
Art. 5
1. L'art. 48 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 modificato dalla legge 25 marzo 1943, n. 290, e sostituito dal seguente:
"Sono considerate case popolari, agli effetti del presente testo unico, quelle costruite dagli enti e dalle societa' di cui al precedente art. 16.
Ogni alloggio deve:
1) avere non meno di due e non piu' di cinque vani abitabili, oltre i locali accessori costituiti da cucina, bagno, latrina, ripostiglio e ingresso;
2) avere il proprio accesso diretto dal ripiano della scala;
3) essere fornito di latrina propria;
4) essere provvisto di presa d'acqua nel suo interno, se esiste nel centro urbano l'impianto di distribuzione di acqua potabile;
5) soddisfare alle altre condizioni di salubrita' richieste dai regolamenti di igiene e di edilizia.
La superficie utile non puo' essere superiore:
a mq. 65 per gli alloggi di due vani ed accessori;
a, mq. 80 per gli alloggi di tre vani ed accessori;
a mq. 95 per gli alloggi di quattro vani ed accessori;
a mq. 110 per gli alloggi di cinque vani ed accessori.
Devono essere escluse tutte le opere e le forniture che, per la loro natura, non abbiano carattere di utilita', e di normale necessita'. Possono quindi essere previsti impianti di riscaldamento adeguati alle condizioni del clima locale, ed impianti di ascensore per gli stabili che hanno piu' di quattro piani. Sono altresi' consentiti gli allacciamenti agli impianti di distribuzione del gas e dell'energia elettrica.
Per le famiglie composte da piu' di sette membri puo' essere consentito l'aumento di 16 metri quadrati di superficie per ogni persona in piu' delle sette. A comporre il numero dei membri, oltre al capofamiglia e al coniuge, concorrono solamente i figli che non siano posati o che non abbiano un altro appartamento in proprieta' o in affitto.
Le case popolari costruite da industriali, da proprietari o conduttori di terre per i propri dipendenti, impiegati, operai, coltivatori, oltre che date in affitto, possono essere ai medesimi vendute in ammortamento semplice o assicurativo, in quanto ogni alloggio abbia la composizione di cui al n. 1 del presente articolo".
Art. 6
1. Il primo comma dell'art. 90 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e' sostituito dal seguente:
"Le cooperative che non siano costituite esclusivamente fra soci appartenenti alle categorie di cui all'art. 91 e che abbiano ottenuto il contributo erariale nel pagamento degli interessi, possono costruire ed acquistare case popolari ed economiche soltanto a proprieta' indivisa e inalienabile. Nel caso di loro scioglimento le costruzioni debbono essere cedute ad istituti per case popolari. Le dette cooperative, col consenso degli istituti finanziatori e previa autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici, possono trasformarsi in cooperative a proprieta' individuale quando siano trascorsi dieci anni dalla data di assegnazione di ciascun fabbricato da esse costruito".
Art. 7
1. La Cassa, depositi e prestiti e' autorizzata a concedere mutui per costruzione di case per le quali sia stato concesso il contributo dello Stato a norma della presente legge, anche all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani e alle societa' cooperative composte da giornalisti professionisti, mediante cessione alla Gassa stessa di non oltre la meta' del contributo dovuto dallo Stato all'Istituto suindicato a termini dell'art. 4 della legge 7 aprile 1930, n. 456, e successive modificazioni.
2. Il Ministro per le finanze, con suo decreto, assumera' impegno di corrispondere direttamente alla Cassa depositi e prestiti, alle scadenze stabilite, le annualita' corrispondenti all'intero periodo di ammortamento di ciascuno dei mutui concessi a norma del comma precedente.
3. La, Cassa depositi e prestiti e' altresi' autorizzata a concedere mutui per costruzioni di case per le quali sia stato concesso il contributo a norma della presente legge anche a societa' cooperative costituite fra dipendenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Queste cooperative sono parificate anche ad ogni altro effetto a quelle costituite fra impiegati civili di ruolo dello Stato.
Art. 8
1. Per i mutui che la Cassa depositi e prestiti concedera' in esecuzione della presente legge gli interessati potranno prestare garanzia alla Cassa mutuante mediante ipoteca di 1° grado e col contributo dello stato di cui all'art. 1 della presente legge, oppure nei modi e nelle forme previsti all'art. 4 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.
2. Le Casse di risparmio potranno concedere mutui agli Istituti per le case popolari ad ammortamento trentacinquennale anche in deroga ai loro particolari statuti.
3. Il tasso di ammortamento sara' determinato in misura uniforme e ridotta con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con i Ministri per i lavori pubblici, per l'interno e per le finanze, sentita l'Associazione delle Casse di risparmio.
4. E' abrogato il n. 7) dell'art. 1 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1344, e riprendono vigore gli articoli 151, 153, 186, 190, 198, 284, 375 e 389 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.
Art. 9
1. Le disposizioni dell'art. 111 del testo unico delle leggi sulla edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, si applicano a tutti gli alloggi costruiti dalle cooperative che usufruiscono dei concorsi o contributi dello Stato, sostituendosi l'ente mutuante alla Cassa depositi e prestiti per quanto concerne il consenso alle cessioni, nei casi in cui il mutuo per la costruzione sia concesso da altro ente.
2. Gli alloggi di cui al precedente comma non possono essere ceduti o comunque alienati se non siano trascorsi dieci anni dalla data di assegnazione degli alloggi medesimi.
3. Il primo comma dell'art. 113 del testo unico 28 aprile 1938, n. 165, e' abrogato.
Art. 10
1. Le attribuzioni e i poteri spettanti alla Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica ai sensi degli articoli 131 e seguenti del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sulle controversie ed eventuali abusi ed irregolarita' relative alle assegnazioni di alloggi costruiti da cooperative edilizie a contributo dello Stato sono estese alle controversie attinenti alle assegnazioni con patto di futura vendita degli alloggi costruiti da tutti gli altri enti e societa' che usufruiscano di concorsi o contributi dello Stato.
2. La disposizione del comma precedente non si estende alle controversie indicate nell'ultimo comma dell'art. 131 del citato testo unico.
Art. 11
1. Le disposizioni del decreto legislativo 8 maggio 1947, n. 399, e del decreto legislativo 22 dicembre 1947, n. 1600, potranno continuare ad essere applicate soltanto per le costruzioni di edifici per i quali siano stati o siano concessi contributi, concorsi e premi di incoraggiamento, a carico delle spese autorizzate con i decreti legislativi succitati nonche' con il decreto legislativo 24 marzo 1948, n. 212, ed il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 1029.
Art. 12
1. Le case per alloggio di senza tetto costruite in concessione, ai sensi dell'art. 5, n. 2, del testo unico 10 aprile 1947, n. 261, e quelle costruite direttamente a cura del Ministero dei lavori pubblici e date in gestione agli Istituti di case popolari od ai Comuni, ai sensi dell'art. 55 dello stesso testo unico, possono essere cedute in proprieta' agli Istituti e Comuni che ne hanno la gestione, a condizione che detti enti eseguano nuove costruzioni per un importo equivalente alla spesa sostenuta, per la costruzione delle case cedute quale risulta accertato dal Ministero dei lavori pubblici.
2. Sulle nuove costruzioni il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere un contributo costante per trentacinque anni dell'uno per cento della spesa occorrente.
3. Il passaggio di proprieta' e' effettuato in base a decreto del Ministro per i lavori pubblici dopo l'ultimazione ed il collaudo delle nuove costruzioni.
4. Avvenuta la cessione, tanto le case cedute che quelle di nuova costruzione, possono essere assegnate in locazione semplice o con patto di futura vendita e riscatto a norma del decreto legislativo 8 maggio 1947, n. 399, integrato con i decreti legislativi 22 dicembre 1947, n. 1600 e 17 aprile 1948, n. 1029.
Titolo II. Agevolazioni fiscali e tributarie per la costruzione di case di abitazione
Art. 13
1. Le case di abitazione, anche se comprendono uffici e negozi, che non abbiano il carattere di abitazione di lusso, la cui costruzione sia iniziata entro il 31 dicembre 1953 ed ultimata entro il biennio successivo all'inizio, saranno esenti per venticinque anni dall'imposta sui fabbricati e relative sovraimposte dalla data della dichiarazione di abitabilita'.
2. Nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, con decreto del Ministro per i lavori pubblici sentito il Ministro per le finanze, saranno fissate le caratteristiche per la classifica delle abitazioni di lusso.91013
Art. 14
1. Sono concessi il beneficio dell'imposta, fissa di registro e quello della riduzione al quarto dell'imposta ipotecaria per gli acquisti di aree edificabili e per i contratti di appalto, quando abbiano per oggetto la costruzione delle case di cui al precedente art. 13, purche' la costruzione sia iniziata, ed ultimata entro i termini stabiliti nello stesso art. 13.
Art. 15
1. E' concessa la esenzione dall'imposta di ricchezza mobile sulle anticipazioni fatte, per l'acquisto delle aree e per l'inizio delle costruzioni, dai soci alle cooperative edilizie delle quali facciano parte.12
Art. 16
1. E' concessa la esenzione dall'imposta, di consumo per i materiali impiegati nelle opere di costruzione delle case di cui alla presente legge, sempre quando la costruzione sia iniziata ed ultimata entro i termini stabiliti dal precedente art. 13.
2. La stessa esenzione e' concessa per i materiali impiegati dalla data di entrata in vigore della, presente legge in case, non aventi carattere di lusso, gia' in corso di costruzione, a condizione che le case stesse siano ultimate entro il biennio successivo alla detta data.
3. Non si fa luogo a rimborso delle imposte gia' pagate.
4. Tale esenzione non da luogo all'applicazione del sesto comma dell'art. 80 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175.910
Art. 17
1. Ai trasferimenti di case, costruite ai sensi dell'art. 13, che abbiano luogo entro quattro anni dalla dichiarazione di abitabilita' o dall'effettiva abitazione, e' accordata la riduzione alla meta' dell'imposta di registro e al quarto dell'imposta ipotecaria.
2. E' esclusa dalle agevolazioni la vendita di negozi, che non sia effettuata con lo stesso atto con il quale viene trasferito l'intero fabbricato.
3. La stessa esclusione si applica alla vendita isolata di negozi, che costituiscono unita' economiche a se' stanti.11