Sez. 2, Sentenza n. 5333 del 21/02/1985 Ud. (dep. 28/05/1985) Rv. 169479 - 01
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - DETURPAMENTO - DISTRUZIONE - REATO ISTANTANEO CON EFFETTI PERMANENTI - ATTI PLURIMI FRAZIONATI - MOMENTO CONSUMATIVO - FATTISPECIE.*
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - DETURPAMENTO - DISTRUZIONE - REATO ISTANTANEO CON EFFETTI PERMANENTI - ATTI PLURIMI FRAZIONATI - MOMENTO CONSUMATIVO - FATTISPECIE.*
Il reato di distruzione o deturpamento di bellezze naturali, pur essendo istantaneo con effetti permanenti, si consuma al momento della cessazione dell'attività vietata quanto questa consta di Atti plurimi frazionati e protratti nel tempo. (fattispecie: coltivazione di una cava in zona protetta da vincolo paesaggistico). (Conf mass n 142016).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 734
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)