DIRETTIVA 98/5/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 febbraio 1998 volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica
Testo in vigore al
Questo elemento non esiste alla data scelta.
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 49 e l'articolo 57, paragrafo 1 e paragrafo 2, prima e terza frase,
vista la proposta della Commissione1,
visto il parere del Comitato economico e sociale2, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3),
considerando che, secondo l'articolo 7 A del trattato, il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne e che, a norma dell'articolo 3, lettera c) del trattato, l'eliminazione fra gli Stati membri degli ostacoli alla libera circolazione delle persone e dei servizi costituisce uno degli obiettivi della Comunità; che, per i cittadini degli Stati membri, essa comporta, in particolare, la facoltà di esercitare, nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo o subordinato, una professione in uno Stato membro diverso da quello in cui essi hanno acquisito le loro qualifiche professionali;
considerando che un avvocato in possesso di tutte le qualifiche prescritte in uno Stato membro può fin da ora chiedere il riconoscimento del proprio diploma per stabilirsi in un altro Stato membro, allo scopo di esercitarvi la professione di avvocato con il titolo professionale di questo Stato membro a norma della direttiva 89/48/CEE, del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di insegnamento superiore che sanzionano formazioni professionali della durata minima di tre anni4; che tale direttiva ha lo scopo di garantire l'integrazione dell'avvocato nella professione dello Stato membro ospitante e non mira né a modificare le regole professionali in esso vigenti, né a sottrarre l'avvocato all'applicazione delle stesse;
considerando che alcuni avvocati possono integrarsi rapidamente nella professione dello Stato membro ospitante, in particolare superando la prova attitudinale prevista dalla direttiva 89/48/CEE, mentre altri avvocati in possesso di tutte le qualifiche prescritte devono poter ottenere tale integrazione dopo un certo periodo di esercizio della professione nello Stato membro ospitante con il proprio titolo professionale d'origine oppure continuare la loro attività con il titolo professionale d'origine;
considerando che questo periodo deve consentire all'avvocato di integrarsi nella professione dello Stato membro ospitante previa verifica del possesso di un'esperienza professionale in tale Stato membro;
considerando che un'azione comunitaria in materia è giustificata non solo perché rispetto al sistema generale di riconoscimento offre agli avvocati un metodo più semplice che consente loro di integrarsi nella professione di uno Stato membro ospitante, ma anche perché, dando agli avvocati la possibilità di esercitare stabilmente con il loro titolo professionale d'origine in uno Stato membro ospitante, risponde alle esigenze degli utenti del diritto, che a motivo del flusso crescente delle attività commerciali, dovuto particolarmente alla creazione del mercato interno, chiedono consulenze in occasione di operazioni transfrontaliere nelle quali si trovano spesso strettamente connessi il diritto internazionale, il diritto comunitario e i diritti nazionali;
considerando che un'azione comunitaria è giustificata anche dal fatto che alcuni Stati membri già consentono ad avvocati provenienti da altri Stati membri di esercitare attività professionali, sotto forma diversa dalla prestazione di servizi, sul proprio territorio con il loro titolo professionale d'origine; che, tuttavia, negli Stati membri che riconoscono tale diritto le modalità del suo esercizio sono profondamente diverse in relazione, ad esempio, al campo di attività e all'obbligo di iscrizione presso le autorità competenti; che una siffatta disparità di situazioni dà luogo a disparità di trattamento e a distorsioni della concorrenza fra gli avvocati degli Stati membri e costituisce un ostacolo alla loro libera circolazione; che solo una direttiva che stabilisca le condizioni per l'esercizio della professione, sotto forma diversa dalla prestazione di servizi, da parte degli avvocati che esercitano la loro attività con il loro titolo professionale di origine, è in grado di risolvere questi problemi e di dare, in tutti gli Stati membri, identiche possibilità agli avvocati ed agli utenti del diritto;
considerando che la presente direttiva, in armonia con le sue finalità, si astiene dal disciplinare situazioni giuridiche puramente interne e lascia impregiudicate le norme nazionali dell'ordinamento professionale, salvo laddove ciò risulti indispensabile per consentire di conseguire pienamente i suoi scopi; che, in particolare, essa non lede in alcun modo la disciplina nazionale relativa all'accesso alla professione di avvocato e al suo esercizio con il titolo professionale dello Stato membro ospitante;
considerando che occorre sottoporre gli avvocati contemplati dalla presente direttiva all'obbligo di iscriversi presso l'autorità competente dello Stato membro ospitante, in modo che questa possa accertare che essi ottemperano alle regole professionali e deontologiche ivi vigenti; che resta riservata al diritto applicabile agli avvocati dello Stato membro ospitante la disciplina degli effetti di detta iscrizione relativamente alle circoscrizioni giudiziarie e ai vari ordini e gradi di giurisdizione dinanzi ai quali gli avvocati possono patrocinare;
considerando che gli avvocati non integrati nella professione dello Stato membro ospitante sono tenuti ad esercitare nello Stato membro ospitante con il titolo professionale di origine, onde garantire la corretta informazione dei consumatori e permettere di distinguere questi avvocati e gli avvocati dello Stato membro ospitante che esercitano con il titolo professionale rilasciato da quest'ultimo;
considerando che occorre permettere agli avvocati contemplati dalla presente direttiva di dare consulenze, in particolare nel diritto dello Stato membro di origine, nel diritto comunitario, nel diritto internazionale e nel diritto dello Stato membro ospitante; che questa possibilità era già contemplata per quanto attiene alla prestazione di servizi dalla direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione dei servizi da parte degli avvocati5; che, tuttavia, occorre prevedere, come nella direttiva 77/249/CEE, la facoltà di escludere dalle attività degli avvocati che esercitano con il loro titolo professionale di origine nel Regno Unito ed in Irlanda determinati atti in materia immobiliare e successoria; che la presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni che, in ogni Stato membro, riservano alcune attività a professioni diverse da quella di avvocato; che occorre altresì prevedere, come nella direttiva 77/249/CEE, la facoltà per lo Stato membro ospitante di esigere che l'avvocato che esercita con il suo titolo professionale di origine agisca di concerto con un avvocato ivi stabilito per rappresentare e difendere un cliente in giudizio; che l'obbligo di agire di concerto si applica secondo l'interpretazione che di tale nozione ha dato la Corte di giustizia delle Comunità europee, in particolare nella sentenza pronunciata il 25 febbraio 1988 nella causa 427/85, Commissione/Germania (6);
considerando che per garantire il buon funzionamento della giustizia occorre lasciare agli Stati membri la facoltà di riservare, mediante norme specifiche, l'accesso ai loro più alti organi giurisdizionali ad avvocati specializzati, senza ostacolare l'integrazione degli avvocati degli Stati membri che soddisfino le condizioni richieste;
considerando che l'avvocato iscritto con il proprio titolo professionale di origine nello Stato membro ospitante deve restare iscritto presso l'autorità competente dello Stato membro d'origine se vuole conservare la sua qualifica di avvocato ed avvalersi della presente direttiva; che, per tale ragione, è indispensabile instaurare una stretta collaborazione fra le autorità competenti, soprattutto nell'eventualità di procedimenti disciplinari;
considerando che gli avvocati contemplati dalla presente direttiva possono, indipendentemente dalla loro qualifica di liberi professionisti o di lavoratori subordinati nello Stato membro di origine, esercitare la professione nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato nello Stato membro ospitante se ed in quanto quest'ultimo offra tale possibilità ai propri avvocati;
considerando che la presente direttiva permette agli avvocati di esercitare la loro attività in un altro Stato membro con il proprio titolo professionale di origine anche allo scopo di facilitare loro l'ottenimento del titolo professionale dello Stato membro ospitante; che, a norma degli articoli 48 e 52 del trattato, come interpretati dalla Corte di giustizia, lo Stato membro ospitante è comunque tenuto a prendere in considerazione l'esperienza professionale acquisita nel suo territorio; che, dopo tre anni di attività effettiva e regolare svolta nello Stato membro ospitante e riguardante il diritto di questo Stato membro, ivi compreso il diritto comunitario, è lecito presumere che tali avvocati abbiano acquisito le competenze necessarie per integrarsi completamente nella professione di avvocato dello Stato membro ospitante; che al termine di tale periodo l'avvocato in grado, con riserva di una verifica, di comprovare la propria competenza professionale nello Stato membro ospitante, deve poter ottenere il titolo professionale di tale Stato membro; che, qualora l'attività effettiva e regolare di almeno tre anni sia di durata inferiore relativamente al diritto dello Stato membro ospitante, l'autorità deve tenere conto anche delle altre conoscenze di tale diritto che può verificare nel corso di un colloquio; che se non viene fornita la prova che tali condizioni sono soddisfatte, la decisione dell'autorità competente di tale Stato di non concedere il titolo professionale di quest'ultimo, secondo le modalità di agevolazione connesse con tali condizioni, deve essere motivata ed è soggetta a ricorso giurisdizionale di diritto interno;
considerando che l'evoluzione economica e professionale nella Comunità dimostra che la facoltà di esercitare in comune la professione di avvocato, ivi compreso in forma di associazione, sta diventando una realtà; che occorre evitare che il fatto di esercitare la professione in comune nello Stato membro di origine costituisca un pretesto per opporre ostacoli o intralci allo stabilimento nello Stato membro ospitante degli avvocati che vi partecipano; che occorre tuttavia consentire agli Stati membri di adottare provvedimenti adeguati per conseguire lo scopo legittimo di garantire l'indipendenza della professione; che si devono prevedere in ogni Stato membro delle garanzie che consentano l'esercizio in comune della professione,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Fatto a Bruxelles, addì 16 febbraio 1998. Per il Parlamento Il Presidente J. M. GIL-ROBLES Per il Consiglio Il Presidente J. CUNNINGHAM GU C 355 del 25. 11. 1996, pag. 19. (3) Parere del Parlamento europeo del 19 giugno 1996 (GU C 198 dell'8. 7. 1996, pag. 85), posizione comune del Consiglio del 24 luglio 1997 (GU C 297 del 29. 9. 1997, pag. 6), decisione del Parlamento europeo del 19 novembre 1997. (Decisione del Consiglio del 15 dicembre 1997.) (6) Racc. 1988, pag. 1123.