Sez. L, Sentenza n. 382 del 19/01/1988 (Rv. 456939 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - MALATTIA UNICA ED ECCESSIVA MORBILITÀ - RECESSO - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONE - SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO - GIUSTIFICATO MOTIVO EX ART. 3 DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - MALATTIA UNICA ED ECCESSIVA MORBILITÀ - RECESSO - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONE - SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO - GIUSTIFICATO MOTIVO EX ART. 3 DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 - ESCLUSIONE.*
Il caso di malattia del lavoratore, con riguardo al quale l'art. 2110, secondo comma, cod. civ. prevede che il recesso del datore di lavoro può essere esercitato solo dopo il protrarsi della impossibilità della prestazione per il periodo di tempo stabilito dalla legge, dalle norme collettive, dagli Usi o secondo equità (cosiddetto periodo di comporto), va inteso, anche alla stregua dei precetti costituzionali in tema di diritto alla salute, in senso non limitato alla malattia a carattere unitario e continuativo, ma comprensivo dell'ipotesi di un succedersi di malattie a carattere intermittente o reiterato, ancorché frequenti e discontinue in relazione ad uno stato di salute malferma (cosiddetta eccessiva morbilità). Ne consegue, stante la prevalenza di detta disposizione speciale sulla disciplina generale della risoluzione del rapporto di lavoro, che anche nell'ipotesi di reiterate assenze del dipendente per malattia, il datore di lavoro non può licenziarlo per giustificato motivo, ai sensi dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604, ma può esercitare il recesso solo dopo il periodo all'uopo fissato dalla contrattazione collettiva. (Conf 2803/86, mass n 445843, prima parte; (Conf 1929/85, mass n 439841, prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)