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Sez. 5, Sentenza n. 17564 del 10/12/2002 (Rv. 559123 - 01)

COMUNITÀ EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - IN GENERE | Applicazione di atti della Commissione CE - Decisioni - Efficacia diretta nell'ordinamento nazionale - Condizioni - Criteri elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia CE - Affermazione e Indicazione - Fattispecie in tema di decisione CE su aiuti di Stato.
Stato
decisa il 2002-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559123-01

COMUNITÀ EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - IN GENERE

In tema di efficacia del diritto comunitario, per valutare se una decisione negativa della Commissione CE in materia di aiuti di Stato (nella specie, decisione del 28 maggio 1991 n. 91/500/CEE, con la quale la Commissione ha dichiarato illegali taluni aiuti, adottati a beneficio delle imprese della Regione Friuli - Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 2 e 4 della legge n. 26 del 1986), è idonea a spiegare effetti diretti nell'ordinamento nazionale italiano, il giudice deve servirsi esclusivamente dei criteri elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia CE, i quali - perché sussista l'efficacia diretta della fonte comunitaria - richiedono la presenza di un obbligo giuridico: a) "sufficientemente chiaro e preciso" nei confronti degli stati membri; b) "incondizionato"; c) attuabile o eseguibile senza la necessità dell'esercizio di un "potere discrezionale" da parte degli Stati membri o delle istituzioni comunitarie (in applicazione di tali principi, la Corte di cassazione ha qualificato la decisione n. 91/500/CEE, adottata dalla Commissione CE, in tutte le sue statuizioni, e cioè sia in quella relativa alla incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune, a norma dell'art. 92 del Trattato, sia nella parte riguardante la fruibilità degli aiuti, in via transitoria, fino al 30 giugno 1992, come idonea a spiegare effetti diretti nell'ordinamento italiano).

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 25/03/1957 num. 92, Legge 29/01/1986 num. 26 art. 2, Legge 29/01/1986 num. 26 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)