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Sez. 2 - , Sentenza n. 9314 del 11/04/2017 (Rv. 643741 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO | Domanda ex art. 2932 c.c. - Preventiva costituzione in mora dell'obbligato - Necessità - Esclusione - Offerta formale della prestazione corrispettiva - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2017-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643741-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO

L'esperimento dell'azione diretta ad ottenere, giusta l'art. 2932 c.c., una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso non è condizionato ad una preventiva costituzione in mora dell'obbligato a concludere il contratto, dovendosi l'interesse alla sua proposizione stabilire solo in base ad una situazione obiettiva di inadempimento, né il suo accoglimento è subordinato alla presentazione di un'offerta formale della controprestazione, ex artt. 1208 e 1209 c.c., essendo idonea anche la sola manifestazione di volontà del promissario acquirente, contenuta nell'atto di citazione, di corrispondere il residuo prezzo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1220, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1208, Cod. Civ. art. 1209

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)