Sez. 1, Sentenza n. 25155 del 31/05/2011 Cc. (dep. 22/06/2011) Rv. 250572 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE | Obbligazioni civili nascenti dal reato - Impossibilità di adempimento - Onere a carico del condannato - Illegittimità - Accertamento "ex officio" - Necessità.
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE
Il rigetto della domanda di ammissione alla liberazione condizionale non può essere motivato dal mancato assolvimento, da parte del condannato, dell'onere probatorio in ordine all'impossibilità di adempiere le obbligazioni civili nascenti dal reato, che va accertata "ex officio".
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 176 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)