Sez. L, Sentenza n. 417 del 13/01/2001 (Rv. 543106 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE | Costituzione di rendita unica a seguito di nuovo infortunio nel decennio - Considerazione a tal fine dei postumi del primo infortunio senza loro riesame - Revisione della rendita unica dopo il decennio dal primo infortunio e entro il decennio dalla rendita unica - Consolidamento del primo infortunio - Rilevanza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE
In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in caso di costituzione di una rendita unica a seguito di un nuovo infortunio nel decennio, con considerazione a tal fine dei postumi del primo infortunio ma senza un loro riesame, se si procede alla revisione di detta rendita unica entro il decennio dal suo riconoscimento ma dopo il decennio dal primo infortunio, devono essere rispettati gli effetti del cosiddetto consolidamento del primo infortunio.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 80 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)