Sez. 1, Ordinanza n. 29125 del 12/11/2024 (Rv. 673128-02)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Tutela della vita privata e familiare - Condizioni - Relazione non autentica e non improntata alla disciplina fondata sul matrimonio - Conseguenze.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
In tema di divieto di respingimento ed espulsione, deve escludersi che ricorra una vita privata e familiare, tutelabile ex art. 19 del d.lgs. n. 286 del 1998, in relazione all'art. 8 CEDU, qualora la relazione non sia autentica e connotata dagli stessi canoni di eguaglianza, solidarietà, rispetto reciproco cui è improntata la disciplina della famiglia fondata sul matrimonio, e in particolare qualora sia fondata sulla menzogna mantenuta costantemente negli anni da uno dei due partner, non solo in ordine al suo nome ed alla sua identità, ma anche agli eventi significativi del suo passato; ne consegue che, qualora la persona non rispetti le regole fondamentali della società in cui vorrebbe inserirsi, non può positivamente apprezzarsi alcuna integrazione sociale, per la quale è necessario che la stessa si unisca non solo materialmente, ma anche moralmente alla comunità, pur mantenendo la propria identità personale e familiare, ma rendendo compatibile il proprio modus vivendi con le regole, gli usi e i costumi adottati da quella comunità.
Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)