Sez. 5 - , Sentenza n. 4265 del 10/02/2023 (Rv. 667061 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - DETRAZIONI | Redditi di impresa - Costi di urbanizzazione - Natura - Costo inerente - Sussistenza - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - DETRAZIONI
In tema di redditi di impresa, i costi relativi agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in quanto funzionali all'ottenimento delle licenze edilizie e commerciali, sono per loro natura inerenti al reddito d'impresa e si ricollegano ai ricavi dell'operazione commerciale che li contempla.
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 83, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 86, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)