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Sez. 2, Sentenza n. 2187 del 10/08/1966 (Rv. 324275 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NON DEFINITIVA - CUMULO SOGGETTIVO - DECISIONE DEFINITIVA DI UNA DELLE CAUSE RIUNITE - SENTENZA DEFINITIVA - IMPUGNABILITA DIFFERITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1966-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/324275-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NON DEFINITIVA - CUMULO SOGGETTIVO - DECISIONE DEFINITIVA DI UNA DELLE CAUSE RIUNITE - SENTENZA DEFINITIVA - IMPUGNABILITA DIFFERITA - ESCLUSIONE.*

Dal novero delle sentenze non definitive, suscettibili, come tali, di impugnazione differita, va esclusa quella sentenza con la quale, in caso di cumulo soggettivo, il giudice decida definitivamente soltanto una delle cause riunite, esaurendo la materia contenziosa nei confronti di taluno dei soggetti processuali e rendendolo estraneo alle altre cause per le quali ha disposto ulteriore istruttoria. (nella specie l'attore aveva proposto Azione negatoria della servitu di passaggio esercitata sul suo fondo da due convenuti, i quali riconvenzionalmente, avevano chiesto la Costituzione coattiva di detta servitu, per interclusione dei loro terreni. Il pretore, accogliendo la domanda principale, aveva respinto la riconvenzionale. Il tribunale, in appello, con una prima sentenza, aveva confermato la pronunzia impugnata rispetto ad uno dei convenuti, mentre aveva costituito a favore del fondo dell'altro la servitu coattiva, disponendo la prosecuzione del giudizio per la liquidazione della relativa indennita. La Corte regolatrice ha ritenuto non suscettibile di impugnazione differita tale sentenza, enunciando il principio di cui in massima). (Conf 497/63; 2990/60; 2617/60).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 361

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)