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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24789 del 09/10/2018 (Rv. 651346 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - INIZIATIVA - IN GENERE | Istanza del concessionario per debiti di cui è titolare l'ente pubblico - Previsione di cui all'art. 87 del d.p.r. n. 602 del 1973 - Portata integrativa rispetto all'art. 6 l.fall. - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Mancanza in capo al concessionario della titolarità del credito e compatibilità dell'iniziativa processuale con l'art. 81 c.p.c. - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2018-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651346-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - INIZIATIVA - IN GENERE

In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 87 del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall'art. 3 del d.l. n. 138 del 2002 (conv. nella legge n. 178 del 2002), nel prevedere che il concessionario possa, per conto dell'ente pubblico titolare del credito, presentare il ricorso per la dichiarazione di fallimento, ai sensi dell'art. 6 l.fall., individua il soggetto legittimato ad agire, in nome proprio e per conto del titolare del credito stesso, per il compimento delle attività processuali di natura esecutiva, funzionali alla riscossione coattiva delegata, integrando la fattispecie uno dei casi fatti salvi dall'art. 81 c.p.c., così realizzandosi, con la cura della riscossione coattiva per conto del titolare, il perseguimento anche di un interesse proprio del concessionario, ai sensi dell'art. 100 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 87 CORTE COST., Decreto Legge 08/07/2002 num. 138 art. 3, Legge 08/08/2002 num. 178 CORTE COST., Legge Falliment. art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)