Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18343 del 25/07/2017 (Rv. 645148 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Liquidazione del compenso degli ausiliari del giudice - Opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, nella formulazione novellata dall'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011 - Competenza funzionale del presidente dell'ufficio – Conseguenze - Nullità della decisione assunta dal tribunale in composizione collegiale - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO
Anche in seguito alle modifiche introdotte dall'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, la pronuncia sull'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi agli ausiliari, ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, spetta alla competenza funzionale del capo dell'ufficio giudiziario in composizione monocratica cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, inteso non solo con riferimento all'ufficio ma anche alla persona del titolare, sicché la decisione assunta dal tribunale in composizione collegiale è nulla per vizio di costituzione del giudice ai sensi dell'art. 158 c.p.c., in quanto esplicazione di funzioni decisorie da parte di magistrati ai quali le stesse non sono attribuite dalla legge.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 bis, Cod. Proc. Civ. art. 158, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)