Sez. U, Sentenza n. 24044 del 26/07/2026 (Rv. 679605-01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) | Minori ucraini temporaneamente presenti in Italia - Attribuzione dello status di minori rifugiati - Protezione nazionale del paese di origine - Cedevolezza rispetto alla protezione internazionale - Sussistenza - Misure di protezionale nazionale assunte - Inefficacia sopravvenuta. COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) - In genere.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)
In tema di minori ucraini temporaneamente presenti sul territorio italiano nel contesto di un Piano di permanenza temporanea concordato tra Stati, la protezione nazionale del Paese di origine attribuita al minore temporaneamente presente in Italia per sfuggire al conflitto bellico in corso in Ucraina cede ove sopraggiunga la protezione internazionale con l'attribuzione dello status di minore rifugiato, e le misure di protezione nazionale giĆ assunte, volte alla permanenza temporanea in Italia e al rientro nel Paese di origine, sono viziate da inefficacia sopravvenuta.
Legge 15/01/1994 num. 64 art. 4, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38 CORTE COST., Legge 18/06/2015 num. 101, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 CORTE COST., Tratt. Internaz. 19/10/1996 art. 23, Legge 07/04/2017 num. 47 CORTE COST., Legge 24/07/1954 num. 722, Legge 14/02/1970 num. 95, Tratt. Internaz. 07/12/2000
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)