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Sez. 6, Sentenza n. 3915 del 05/02/1985 Ud. (dep. 24/04/1985) Rv. 168856 - 01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO ELETTO - NOTIFICAZIONE AL DOMICILIO REALE NON PERSONALMENTE ALL'IMPUTATO - VALIDITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1985-02-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/168856-01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO ELETTO - NOTIFICAZIONE AL DOMICILIO REALE NON PERSONALMENTE ALL'IMPUTATO - VALIDITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*

Quando vi sia già una elezione di domicilio, non è valida la notificazione del decreto di citazione eseguita nel domicilio reale, se la copia non sia stata consegnata personalmente all'imputato. Di conseguenza la relativa nullità è insanabile e rilevabile d'ufficio. (V mass n 163041; (V mass n 163101).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Legge 08/08/1977 num. 532 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)