Sez. 4, Sentenza n. 3496 del 01/02/1996 Ud. (dep. 05/04/1996) Rv. 204186 - 01
Impugnazioni - Interesse ad impugnare | Ricorso per cassazione proposto dal P.G. per lamentare mancata revoca del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen. - Mancanza di interesse - Sussistenza - Ragioni.
Impugnazioni - Interesse ad impugnare
È inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione proposto dal Procuratore Generale per lamentare la mancata revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, prevedendo l'art. 674 cod. proc. pen. che alla revoca detta, se non disposta con la sentenza di condanna, provveda il giudice dell'esecuzione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 168 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 674 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)