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Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003 sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio

Testo in vigore al

Art. 5 Qualificazione iniziale

1. Per accedere alla qualificazione iniziale non è richiesto il previo possesso della patente di guida corrispondente.

2. Il conducente di un veicolo adibito al trasporto di merci può guidare:

  1. a) a partire dai 18 anni di età:

    1. i) veicoli delle categorie di patente di guida C e C+E, a condizione di essere titolare del CAP di cui all'articolo 6, paragrafo 1;

    2. ii) veicoli delle categorie di patente di guida C1 e C1+E, a condizione di essere titolare del CAP di cui all'articolo 6, paragrafo 2;

  2. b) a partire dai 21 anni di età, veicoli delle categorie di patente di guida C e C+E, a condizione di essere titolare del CAP di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

3. Il conducente di un veicolo adibito al trasporto di passeggeri può guidare:

  1. a) a partire dai 21 anni di età:

    1. i) veicoli delle categorie di patente di guida D e D+E, per effettuare il trasporto di passeggeri per servizi di linea con percorrenza non superiore a 50 chilometri, nonché veicoli delle categorie di patente di guida D1 e D1+E, a condizione di essere titolare del CAP di cui all'articolo 6, paragrafo 2. Gli Stati membri possono autorizzare il conducente dei veicoli di una delle categorie summenzionate a guidare nel loro territorio tali veicoli a partire dai 18 anni di età, a condizione che questi sia titolare del CAP di cui all'articolo 6, paragrafo 1;

    2. ii) veicoli delle categorie di patente di guida D e D+E, a condizione che questi sia titolare del CAP di cui all'articolo 6, paragrafo 1. Gli Stati membri possono autorizzare il conducente dei veicoli di una delle categorie summenzionate a guidare nel loro territorio tali veicoli a partire dai 20 anni di età, a condizione che questi sia titolare del CAP di cui all'articolo 6, paragrafo 1. L'età può essere ridotta a 18 anni per la guida di tali veicoli senza passeggeri;

  2. b) a partire dai 23 anni di età, veicoli delle categorie di patente di guida D e D+E, a condizione che questi sia titolare del CAP di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

4.

Fatti salvi i limiti di età di cui al paragrafo 2, i conducenti che effettuano trasporti di merci e che siano titolari di un CAP di cui all'articolo 6 per una delle categorie di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono esentati da tale CAP per tutte le categorie di veicoli di cui al paragrafo stesso.

Queste disposizioni si applicano in modo analogo ai conducenti che effettuano trasporti di passeggeri per la categoria di veicoli di cui al paragrafo 3.

5. I conducenti che effettuano trasporti di merci che ampliano o cambiano la propria attività per effettuare trasporti di passeggeri, o viceversa, e che sono titolari del CAP di cui all'articolo 6, non sono tenuti a ripetere le sezioni comuni delle qualificazioni iniziali, ma unicamente le sezioni specifiche attinenti alla nuova qualificazione.

Art. 6 CAP comprovante la qualificazione iniziale

1. CAP comprovante una qualificazione iniziale

  1. a) CAP rilasciato sulla base della frequenza di corsi e di un esame A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), lo Stato membro impone all'aspirante conducente la frequenza di corsi presso un centro di formazione autorizzato dalle autorità competenti ai sensi dell'allegato I, sezione 5, in seguito denominato «centro di formazione autorizzato». Tali corsi vertono su tutte le materie indicate nella sezione 1 dell'allegato I. La formazione si conclude con il superamento dell'esame di cui all'allegato I, sezione 2, punto 2.1. Le autorità competenti degli Stati membri o qualsiasi entità da esse designata organizzano tale esame al fine di verificare se l'aspirante conducente possiede il livello di conoscenze delle materie succitate richiesto dall'allegato I, sezione 1. Le autorità o le entità summenzionate sorvegliano l'esame e, in caso di superamento, rilasciano al conducente un CAP comprovante una qualificazione iniziale.

  2. b) CAP rilasciato sulla base di esami A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), lo Stato membro impone all'aspirante conducente il superamento degli esami, teorici e pratici, di cui all'allegato I, sezione 2, punto 2.2. Le autorità competenti degli Stati membri o qualsiasi entità da esse designata organizzano tali esami al fine di verificare se l'aspirante conducente possiede il livello di conoscenze delle materie succitate richiesto dall'allegato I, sezione 1. Tali autorità o entità sorvegliano gli esami e, in caso di superamento, rilasciano al conducente un CAP comprovante una qualificazione iniziale.

2. CAP comprovante una qualificazione iniziale accelerata

A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lo Stato membro impone all'aspirante conducente la frequenza di corsi presso un centro di formazione autorizzato. Tali corsi vertono su tutte le materie di cui all'allegato I, sezione 1.

Tale formazione si conclude con l'esame di cui all'allegato I, sezione 3. Le autorità competenti degli Stati membri o qualsiasi entità da esse designata organizzano tale esame al fine di verificare se l'aspirante conducente possiede il livello di conoscenze delle materie succitate richiesto dall'allegato I, sezione 1. Tali autorità o entità sorvegliano l'esame e, in caso di superamento, rilasciano al conducente un CAP comprovante una qualificazione iniziale accelerata.

Art. 7 Formazione periodica

La formazione periodica consiste in un aggiornamento professionale che consente ai titolari del CAP di cui all'articolo 6 nonché ai conducenti di cui all'articolo 4 di perfezionare le conoscenze essenziali per lo svolgimento delle loro funzioni, con particolare enfasi sulla sicurezza stradale e sulla razionalizzazione del consumo di carburante.

Tale formazione è organizzata da un centro di formazione autorizzato a norma dell'allegato I, sezione 5. In caso di trasferimento in un'altra impresa, occorre tener conto della formazione periodica già effettuata dal conducente.

La formazione periodica mira ad approfondire e a rivedere alcune delle materie di cui all'allegato I, sezione 1.

Art. 8 CAP comprovante la formazione periodica

1. Al termine della formazione periodica di cui all'articolo 7, le autorità competenti degli Stati membri o il centro di formazione autorizzato rilasciano al conducente un CAP comprovante la formazione periodica.

2.

Un primo corso di formazione periodica deve essere frequentato:

  1. a) dal titolare del CAP di cui all'articolo 6 nei cinque anni successivi alla data di rilascio del CAP;

  2. b) dai conducenti di cui all'articolo 4, nei cinque anni successivi rispettivamente alle date di cui all'articolo 14, paragrafo 2, sulla base di un calendario stabilito dagli Stati membri.

Gli Stati membri possono ridurre o prorogare i termini di cui alle lettere a) e b), in particolare allo scopo di farli coincidere con la data di scadenza della validità della patente di guida o di consentire un'introduzione graduale della formazione periodica. Tuttavia, tale termine non può essere né inferiore a tre anni né superiore a sette anni.

3. Il conducente che ha concluso la prima fase di formazione periodica di cui al paragrafo 2 segue una formazione periodica ogni cinque anni prima della scadenza del periodo di validità del CAP comprovante la formazione periodica.

4. Il titolare del CAP di cui all'articolo 6 o del CAP di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nonché il conducente di cui all'articolo 4 che non esercitano più la professione e non rispondono ai requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 devono seguire un corso di formazione periodica prima di riprendere l'esercizio della professione.

5. I conducenti che effettuano trasporti di merci o passeggeri su strada che hanno seguito un corso di formazione periodica per una delle categorie di patenti di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, sono esentati dall'obbligo di frequenza di un corso di formazione periodica per un'altra delle categorie previste nei suddetti paragrafi.

Art. 9 Luogo di svolgimento della formazione

I conducenti di cui all'articolo 1, lettera a), acquisiscono la qualificazione iniziale di cui all'articolo 5 nello Stato membro di residenza quale definita all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3821/859.

I conducenti di cui all'articolo 1, lettera b), acquisiscono tale qualificazione nello Stato membro in cui è stabilita l'impresa o nello Stato membro che ha rilasciato loro un permesso di lavoro.

I conducenti di cui all'articolo 1, lettera a), e all'articolo 1, lettera b), seguono i corsi di formazione periodica di cui all'articolo 7 nello Stato membro di residenza o nello Stato membro nel quale lavorano.

Art. 10 Codice comunitario

1.

Sulla base del CAP di cui all'articolo 6 e del CAP di cui all'articolo 8, paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri appongono, tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 8, il codice comunitario di cui al paragrafo 2 del presente articolo accanto alle corrispondenti categorie di patenti di guida:

sulla patente di guida,

oppure sulla carta di qualificazione del conducente elaborata secondo il modello di cui all'allegato II.

Gli Stati membri riconoscono reciprocamente la carta di qualificazione del conducente da essi rilasciata. Al momento del rilascio della carta, le autorità competenti accertano che la patente di guida il cui numero è indicato sulla carta è in corso di validità.

2. Il seguente codice comunitario è aggiunto all'elenco dei codici comunitari armonizzati di cui agli allegati I e I bis della direttiva 91/439/CEE: «95. Conducente titolare di CAP in regola con l'obbligo di idoneità professionale di cui all'articolo 3 fino a … (ad esempio: 95. 01.01.2012).»

3.

  1. a) I conducenti di cui all'articolo 1, lettera b), che guidano veicoli adibiti al trasporto stradale di merci comprovano la qualificazione e la formazione previste dalla presente direttiva mediante l'attestato di conducente previsto dal regolamento (CE) n. 484/200210. Lo Stato membro può, a integrazione di detto attestato, rilasciare al conducente la carta di qualificazione del conducente di cui all'allegato II apponendovi il codice comunitario corrispondente.

  2. b) I conducenti di cui all'articolo 1, lettera b), che guidano veicoli adibiti al trasporto stradale di passeggeri comprovano la qualificazione e la formazione previste dalla presente direttiva mediante:

    il codice comunitario apposto sulla patente di guida modello comunitario di cui il conducente è titolare, o

    la carta di qualificazione del conducente di cui all'allegato II su cui è apposto il codice comunitario corrispondente, o

    il certificato nazionale di cui gli Stati membri riconoscono reciprocamente la validità sul loro territorio.

Art. 11 Adeguamento al progresso scientifico e tecnico

Gli adeguamenti degli allegati I e II al progresso scientifico e tecnico, intesi a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 2.

Art. 12 Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

3.

Art. 13 Relazione

Entro il 10 settembre 2011 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione che contiene una prima valutazione dell'attuazione della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda l'equivalenza dei vari sistemi di qualificazione iniziale di cui all'articolo 3 e la loro efficienza nel conseguire il livello di qualificazione perseguito. Tale relazione è corredata, se del caso, di adeguate proposte.

Art. 14 Recepimento e attuazione

1.

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 10 settembre 2006. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.

Gli Stati membri applicano tali disposizioni:

per quanto riguarda la qualificazione iniziale per la guida di veicoli delle patenti delle categorie D1, D1+E, D e D+E, a decorrere dal 10 settembre 2008,

per quanto riguarda la qualificazione iniziale per la guida di veicoli delle patenti delle categorie C1, C1+E, C e C+E, a decorrere dal 10 settembre 2009.

Gli Stati membri ne informano immediatamente la Commissione e si prestano reciproca assistenza per l'applicazione delle presenti disposizioni.

Art. 15 Abrogazione

1. L'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3820/85 è modificato come segue:

  1. a) il paragrafo 1 è abrogato con efficacia a partire dal 10 settembre 2009;

  2. b) i paragrafi 2 e 4 sono abrogati con efficacia a partire dal 10 settembre 2008;

2. La direttiva 76/914/CEE è abrogata con efficacia a partire dal 10 settembre 2009.

3. Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate per conformarsi alla direttiva 76/914/CEE non si applicano più:

a decorrere dal 10 settembre 2008 ai conducenti di veicoli adibiti al trasporto su strada di passeggeri,

a decorrere dal 10 settembre 2009 ai conducenti di veicoli adibiti al trasporto su strada di merci.

Art. 16 Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Art. 17 Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 15 luglio 2003. Per il Parlamento europeo Il Presidente P. Cox Per il Consiglio Il Presidente G. Tremonti