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Sez. 1, Sentenza n. 23411 del 04/11/2009 (Rv. 610467 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - IN GENERE | Mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio - Obbligo a carico di ciascun genitore - Affidamento condiviso - Collocamento prevalente presso uno dei genitori - Assegno a carico dell'altro genitore - Configurabilità.
Stato
decisa il 2009-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610467-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - IN GENERE

In tema di mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, ciascun genitore deve provvedere alla soddisfazione dei bisogni degli stessi in misura proporzionale al proprio reddito e il giudice può disporre, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico, il quale, in caso di affidamento condiviso con collocamento prevalente presso uno dei genitori, può essere posto a carico del genitore non collocatario, atteso il disposto dell'art. 155 cod. civ., nella parte in cui prevede che la determinazione dell'assegno avvenga anche considerando i tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 261 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)