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Sez. 2, Sentenza n. 8728 del 27/04/2005 (Rv. 581627 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE | Cause di impugnazione del testamento - Parti necessarie del giudizio - - Individuazione - Sentenza impugnata nei confronti di alcuni dei litisconsorti necessari - Integrazione del contraddittorio - Necessità - Limiti.
Stato
decisa il 2005-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581627-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE

Nelle cause aventi ad oggetto l'impugnazione del testamento sono parti necessarie, oltre alle persone istituite eredi, anche coloro che succederebbero al "de cuius" per legge, ove l'atto di ultima volontà fosse riconosciuto invalido, tenuto conto della unitarietà inscindibile del rapporto dedotto in giudizio, che non potrebbe rimanere contemporaneamente regolato per alcuni dal testamento e per altri dalla legge; pertanto, ove la sentenza sia stata impugnata nei confronti di alcuni soltanto dei litisconsorti necessari, il giudice deve ordinare che il contraddittorio venga esteso ai litisconsorti pretermessi; tale esigenza, peraltro, non ricorre nei confronti della parte di cui sia stata negata la legittimazione ad impugnare il testamento, giacchè la relativa questione può venire di nuovo in discussione soltanto ove quest'ultima proponga gravame.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 565 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 587, Cod. Civ. art. 591, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)