Sez. 5, Sentenza n. 3264 del 20/10/1993 Cc. (dep. 03/11/1993) Rv. 196034 - 01
Difesa e difensori - Di ufficio | Designato per l'assenza del difensore di fiducia o del difensore d'ufficio precedentemente nominato, quando è richiesta la presenza del difensore - Sostituto del difensore - Qualità - Sussistenza - Conseguenze - Indicazione.
Difesa e difensori - Di ufficio
Il difensore che venga designato di ufficio a norma dell'art. 97, quarto comma, cod. proc. pen., per l'ipotesi di assenza del difensore di fiducia o di ufficio, assume la qualità di sostituto e, in applicazione dell'art. 102, secondo comma, cod. proc. pen., gli spetta, perciò di esercitare i diritti e di assumere i doveri del difensore precedente fino a quando quest'ultimo, che pure conserva la sua qualifica, non vi provvede personalmente.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 97 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 102 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 102 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)