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Sez. L, Sentenza n. 22051 del 31/07/2025 (Rv. 675874-01)

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) | Indennizzo stabilito da sentenza passata in giudicato - Domanda di aggravamento ex art. 83 d.P.R. n. 1124 del 1965 - Valutazione della nuova menomazione invalidante - Criteri. PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2025-07-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675874-01

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI)

La domanda di revisione ex art. 83 del d.P.R. n. 1124 del 1965, motivata dall'aggravamento dei postumi di una malattia professionale determinata da uno o più eventi lesivi già indennizzati (in rendita o in capitale) per effetto di sentenza passata in giudicato, deve valutarsi comparando la nuova lesione dell'integrità psico-fisica con quella esistente al momento del precedente accertamento giudiziale, nel senso che il grado di menomazione attribuito alla condizione patologica preesistente, non più scindibile in singole lesioni, costituisce il dato di partenza per stabilire la nuova percentuale invalidante, in caso di modifica in senso peggiorativo dello stato di salute dell'assicurato.

Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 78 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)