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Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica

Testo in vigore al

Art. 48

1. Il sottufficiale in congedo puo' essere sospeso dalle attribuzioni del grado per motivi precauzionali, disciplinari, penali.

2. La sospensione dalle attribuzioni del grado, precauzionale e disciplinare, e' regolata dalle stesse norme stabilite per la sospensione dall'impiego, in quanto applicabili.

3. La condanna a pena detentiva per tempo non inferiore a un mese, salvo i casi in cui importi la pena accessoria della sospensione dal grado ai sensi della legge penale militare, ha per effetto la sospensione dalle attribuzioni del grado durante l'espiazione della pena.

Art. 49

1. Il sottufficiale in congedo dell'Esercito puo' essere trasferito, conservando il proprio grado e la propria anzianita', da un'arma ad altra arma o ad un servizio e da un servizio ad un'arma o ad altro servizio, quando sia riconosciuto piu' utilmente impiegabile nella diversa arma o servizio, e sempre che sia in possesso dei requisiti per l'appartenza a detta arma o servizio.

2. Analogamente puo' essere trasferito da categoria a categoria e da specialita' a specialita' il sottufficiale in congedo della Marina, da ruolo a ruolo e da categoria a categoria, il sottufficiale in congedo dell'Aeronautica.

Capo II. Sottufficiali di complemento

Art. 50

1. La categoria di complemento, destinata a completare i quadri dei sottufficiali di ciascuna Forza armata, comprende i sottufficiali direttamente nominati in tale categoria, nonche' i sottufficiali che dal servizio permanente ovvero dalla ferma volontaria o dalla rafferma vengono collocati nella categoria stessa in applicazione delle disposizioni della presente legge.

Art. 51

1. Il sottufficiale di complemento ha, in tempo di pace, obblighi di servizio fino all'eta' indicata nella tabella B annessa alla presente legge.

2. Tali obblighi sono:

  1. 1) prestare, dopo conseguita la nomina, il periodo iniziale di servizio eventualmente richiesto dalle leggi di reclutamento;

  2. 2) rispondere ai richiami in servizio per speciali esigenze e per istruzione;

  3. 3) frequentare i corsi di addestramento e di allenamento prescritti per le singole Forze armate;

  4. 4) rispondere alle chiamate di controllo.

3. In tempo di guerra, il sottufficiale di complemento, ancorche' abbia superato l'eta' prevista nel primo comma, e' costantemente a disposizione del Governo per essere, all'occorrenza, richiamato in servizio.

Art. 52

1. Il sottufficiale cessa di appartenere alla categoria di complemento ed e' collocato in congedo assoluto al raggiungimento del sessantesimo anno di eta'.

2. Il sottufficiale e' collocato in congedo assoluto anche prima dell'eta' indicata nel comma precedente, quando asia riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare.

3. Il sottufficiale di complemento del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica, al compimento degli anni trentacinque, e' trasferito, con il grado e l'anzianita' posseduti, nel ruolo servizi o in altro ruolo dei sottufficiali di complemento dell'Aeronautica, su indicazione della competente Commissione di avanzamento, tenute all'uopo presenti la capacita', l'attitudine e l'attivita' svolta nella vita civile. Il sottufficiale, pero', che all'eta' predetta ne faccia domanda e si impegni ad effettuare annualmente i prescritti allenamenti ed addestramenti fino all'eta' di quarantacinque anni nonche' il sottufficiale che svolga nella vita civile attivita' di volo a carattere continuativo possono, per determinazione del Ministro, rimanere nel ruolo naviganti fino al compimento del cinquantaduesimo anno; raggiunta tale eta', il sottufficiale e' trasferito nel ruolo servizi o in altro ruolo con le modalita' innanzi indicate e con le stesse modalita' sono trasferiti nel ruolo servizi o in altro ruolo il sottufficiale che non faccia domanda di rimanere nel ruolo naviganti o non ottenga di rimanervi, nonche' il sottufficiale che non adempia l'obbligo degli allenamenti e addestramenti.

Capo III. Sottufficiali della riserva

Art. 53

1. La categoria della riserva comprende i sottufficiali che dal servizio permanente vengono collocati nella categoria stessa in applicazione delle disposizioni della presente legge.

Art. 54

1. Il sottufficiale della riserva puo', in tempo di pace, essere richiamato in servizio temporaneo per speciali esigenze.

2. In tempo di guerra, il sottufficiale della riserva e' costantemente a disposizione del Governo per essere, all'occorrenza, richiamato in servizio.

Art. 55

1. Il sottufficiale cessa di appartenere alla categoria della riserva ed e' collocato in congedo assoluto al raggiungimento del sessantaduesimo anno di eta'.

2. Il sottufficiale e' collocato in congedo assoluto anche prima dell'eta' indicata nel comma precedente, quando sia riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare.

Titolo V. Sottufficiali in congedo assoluto

Art. 56

1. Il sottufficiale in congedo assoluto non ha obblighi di servizio.

2. Il sottufficiale in congedo assoluto conserva il grado e l'onore dell'uniforme ed e' soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina.

Titolo VI. Impiego civile

Art. 57

1. Il sottufficiale che abbia compiuto dodici anni di effettivo servizio sia nella posizione di servizio permanente che in quella di ferma volontaria o di rafferma puo' entro un anno dal compimento del periodo di servizio anzidetto, fare domanda di impiego civile e, se riconosciuto idoneo e meritevole, acquista titolo a conseguirlo nel limite dei posti vacanti negli impieghi prescelti.

2. L'ordine di precedenza per la nomina all'impiego civile e' determinato dalla data di presentazione delle domande.

Art. 58

1. Il sottufficiale che abbia cessato dal servizio permanente o dalla ferma volontaria o dalla rafferma per una delle cause previste, rispettivamente, dall'art. 26, lettere c), d), e) e dall'art. 40, lettere b), e), d), e), f), non puo' fare domanda di impiego civile.

2. Perde titolo a conseguire l'impiego civile il sottufficiale che abbia acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianita' di servizio, che abbia cessato dal servizio per una delle cause indicate al comma precedente o comunque da piu' di cinque anni o che sia incorso nella perdita del grado.

Art. 59

1. Gli impieghi civili, che i sottufficiali possono conseguire ai sensi dell'art. 57, sono i seguenti:

  1. a) nell'Amministrazione della Difesa:

    1. 1) per i sottufficiali dell'Esercito, tutti i posti di assistente aggiunto nel ruolo degli assistenti del genio militare e tutti i posti di applicato nel ruolo degli impiegati d'ordine presso l'Amministrazione centrale, servizi dell'Esercito;

    2. 2) per i sottufficiali della Marina, tutti i posti di applicato nel ruolo del personale d'ordine per i servizi della Marina;

    3. 3) per i sottufficiali dell'Aeronautica, i posti di applicato nel ruolo del personale d'ordine per i servizi dell'Aeronautica;

  2. b) in tutte le altre Amministrazioni dello Stato, compresa quella delle Ferrovie ed esclusa l'Amministrazione della pubblica sicurezza, un terzo dei posti di applicato o equiparato nel personale di gruppo C.

2. I posti di assistente aggiunto nel ruolo degli assistenti del genio militare rimasti vacanti per mancanza di aspiranti sono coperti mediante pubblico concorso.

3. Qualora rimangano vacanti posti di applicato nel ruolo degli impiegati d'ordine per i servizi dell'Esercito e nel ruolo del personale d'ordine per i servizi della Marina, si provvede ai sensi dell'art. 20 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

4. I posti di applicato o equiparato di cui alla lettera b) sono ripartiti dall'Amministrazione della Difesa tra i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in proporzione al numero delle domande rispettivamente presentate. I sottufficiali nominati all'impiego nei posti anzidetti sono collocati in ruolo intercalandoli, nella misura di uno a due, con gli impiegati di altra provenienza promossi o nominati al grado di applicato o equiparato.

Titolo VII. Perdita del grado

Art. 60

1. Il grado si perde per una delle seguenti cause:

  1. 1) perdita della cittadinanza;

  2. 2) assunzione di servizio, non autorizzata, in Forze armate di Stati esteri;

  3. 3) assunzione di servizio con qualsiasi grado in una Forza armata diversa da quella cui il sottufficiale appartiene o nella Guardia di finanza o nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza o nel Corpo degli agenti di custodia delle carceri, ovvero, con grado inferiore a quello di sottufficiale, nella Forza armata di appartenenza;

  4. 4) interdizione civile o inabilitazione civile;

  5. 5) irreperibilita' accertata;

  6. 6) rimozione, per violazione del giuramento o per altri motivi disciplinari, previo giudizio di una Commissione di disciplina;

  7. 7) condanna:

    1. a) nei casi in cui, ai sensi della legge penale militare, importi la pena accessoria della rimozione;

    2. b) per delitto non colposo, tranne che si tratti dei delitti di cui agli articoli 396 e 399 del Codice penale comune, quando la condanna importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, oppure una delle altre pene accessorie previste ai nn. 2 e 5 del primo comma dell'art. 19 di detto Codice penale.

2. Il grado si perde altresi' per decisione del Ministro, sentito il parere del Tribunale supremo militare, quando il sottufficiale prosciolto dal giudice penale sia stato sottoposto ad una delle misure di sicurezza personali prevedute dall'art. 215 del Codice penale comune, ovvero quando il sottufficiale, condannato, sia stato ricoverato a cagione di infermita' psichica, in una casa di cura o di custodia. Nel caso che il sottufficiale, prosciolto, sia stato ricoverato in un manicomio giudiziario ai sensi dell'art. 222 del Codice penale comune, e nel caso che il sottufficiale, condannato, sia stato ricoverato per infermita' psichica in una casa di cura o di custodia ai sensi dell'art. 219 di detto codice, la decisione del Ministro e' presa quando il sottufficiale ne viene dimesso.9

Art. 61

1. La perdita del grado e' disposta con decreto ministeriale.

2. La perdita del grado decorre dalla data del decreto nei casi di cui ai commi primo, nn. 1, 5 e 6, e secondo dell'art. 60, dalla data di assunzione del servizio nei casi di cui al predetto primo comma, nn. 2 e 3, e dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza nei casi di cui allo stesso primo comma, nn. 4 e 7, dell'articolo 60.

3. Qualora ricorra l'applicazione del secondo comma dell'art. 37, la perdita del grado per le cause indicate al primo comma, numeri 6 e 7, dell'art. 60 decorre dalla data in cui il sottufficiale ha cessato dal servizio permanente.

Art. 62

1. Puo' essere reintegrato nel grado:

  1. 1) a domanda, il sottufficiale che sia incorso nella perdita del grado per una delle cause indicate al comma primo, nn. 1, 4 e 5, dell'art. 60, quando le cause stesse siano venute a mancare;

  2. 2) a domanda o d'ufficio, il sottufficiale delle categorie in congedo incorso nella perdita del grado ai sensi del primo comma, numero 3), dell'articolo 60, quando cessi la causa che ha determinato detta perdita;

  3. 3) a domanda, e previo parere favorevole del Tribunale supremo militare, il sottufficiale rimosso dal grado per motivi disciplinari ai sensi del primo comma, n. 6, dell'art. 60, quando abbia conservato ottima condotta morale e civile per almeno cinque anni dalla data della rimozione. Tale periodo e' ridotto alla meta' per il sottufficiale che, per atti di valore compiuti dopo la rimozione dal grado, abbia conseguito una promozione per merito di guerra o altra ricompensa al valor militare. Colui che abbia conseguito piu' di una di dette promozioni o ricompense puo' ottenere la reintegrazione nel grado in qualsiasi tempo. Ove la rimozione dal grado sia stata disposta in via disciplinare in conseguenza di una condanna penale che non comporta di diritto la perdita del grado, la reintegrazione non puo' aver luogo se non sia prima intervenuta sentenza di riabilitazione;

  4. 4) a domanda, e previo parere favorevole del Tribunale supremo militare, il sottufficiale che sia incorso nella perdita del grado per condanna ai sensi del primo comma, numero 7, dell'articolo 60, quando sia intervenuta sentenza di riabilitazione a norma della legge penale comune e, nel caso di perdita del grado ai sensi della lettera a) di detto numero 7, anche a norma della legge penale militare.

2. La reintegrazione nel grado e' disposta con decreto ministeriale e decorre dalla data del decreto.

3. La reintegrazione nel grado del sottufficiale gia' in servizio permanente non importa di diritto la reiscrizione del sottuficiale stesso nei ruoli del servizio permanente.

Titolo VIII. Disciplina

Capo I. Sanzioni disciplinari di stato

Capo II. Procedimento disciplinare

Sezione I. Inchiesta formale

Art. 64

1. L'accertamento di un illecito disciplinare, per il quale il sottufficiale puo' essere passibile di una delle sanzioni indicate all'articolo 63, e' effettuato mediante formale inchiesta.

2. L'inchiesta formale comporta la contestazione degli addebiti, con facolta' al sottufficiale di presentare le sue discolpe.11

Art. 65

1. L'inchiesta formale e' disposta dal comandante di corpo d'armata o dal comandante di squadra navale o dal comandante di unita' corrispondente dell'Aeronautica e dal comandante militare territoriale o dal comandante in capo del dipartimento militare marittimo o comandante militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico o dal comandante della zona aerea territoriale o comandante di Aeronautica da cui il sottufficiale dipende per ragioni di impiego. Qualora manchi tale dipendenza, la inchiesta formale e' disposta dal comandante militare territoriale o dal comandante in capo del dipartimento militare marittimo o comandante militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico o dal comandante zona aerea territoriale o comandante di Aeronautica nella cui giurisdizione il sottufficiale risiede.

2. Per i sottufficiali in servizio dell'Arma dei carabinieri l'inchiesta e' disposta dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dal comandante della divisione carabinieri dal quale il sottufficiale dipende per ragioni di impiego.

3. Qualora siavi corresponsabilita' tra sottufficiali stessa Forza armata, dipendenti per l'impiego da comandanti militari diversi o residenti in giurisdizioni di comandanti militari diversi, l'inchiesta e' disposta dal comandante militare competente a provvedere per il sottufficiale piu' elevato in grado o piu' anziano.

4. Se il piu' elevato in grado o piu' anziano sia sottufficiale in servizio dell'Arma dei carabinieri l'inchiesta e' disposta dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

5. Quando il sottufficiale sia assegnato per l'impiego ad enti, comando o reparti di altra Forza armata, e quando siavi corresponsabilita' tra sottufficiali di Forze armate diverse o connessione tra i fatti ad essi ascritti, l'inchiesta formale e' disposta dal Ministro.

6. Il Ministro puo', in ogni caso, per qualsiasi sottufficiale ordinare direttamente un'inchiesta formale.11

Art. 66

1. L'autorita' militare che ha disposto l'inchiesta formale, qualora, in base alle risultanze dell'inchiesta, ritenga che al sottufficiale sia da infliggere una delle sanzioni indicate alle lettere a), b), c) dell'articolo 63, ne fa proposta al Ministro, il quale puo' anche disporre il deferimento a Commissione di disciplina; l'autorita' predetta, qualora ritenga il sottufficiale passibile di perdita del grado, ne ordina il deferimento a Commissione di disciplina.10

2. Nei casi preveduti dal quarto e dal quinto comma dell'articolo 65 ogni decisione e' adottata dal Ministri.

Sezione II. Commissione di disciplina

Art. 67

1. E sottoposto a Commissione di disciplina il sottufficiale che, in seguito alle risultanze dell'inchiesta formale, sia ritenuto responsabile di atti incompatibili con lo stato di sottufficiale.

Art. 68

1. La Commissione di disciplina per i giudizi a carico di uno o piu' sottufficiali di una stessa Forza armata si compone di tre ufficiali in servizio permanente, dei quali almeno due ufficiali superiori e l'altro di grado non inferiore a capitano o corrispondente, tutti della Forza armata cui il giudicando o i giudicandi appartengono.

2. Per i giudizi a carico di piu' sottufficiali di Forze armate diverse, la Commissione di disciplina si compone di cinque ufficiali in servizio permanente, dei quali almeno tre ufficiali superiori e due di grado non inferiore a capitano o corrispondente. Il presidente e' tratto dalla Forza armata cui appartiene il piu' elevato in grado o piu' anziano dei giudicandi. Gli altri membri, se i giudicandi appartengono a due Forze armate, sono tratti uno dalla stessa Forza armata del presidente, tre dall'altra Forza armata; se i giudicandi appartengono alle tre Forze armate, i membri stessi sono tratti due da ciascuna Forza armata diversa da quella del presidente.

3. Il presidente della Commissione di disciplina non puo' avere grado inferiore a tenente colonnello o corrispondente; funziona da segretario il membro meno elevato in grado o meno anziano.