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Sez. 3, Sentenza n. 4704 del 14/10/1983 Ud. (dep. 23/05/1984) Rv. 164317 - 01

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - VALUTA E TITOLI AZIONARI O DI CREDITO - ILLECITA ESPORTAZIONE DI VALUTA - DISPONIBILITÀ TEMPORANEA - SUFFICIENZA - RATIO: REATO DI PERICOLO - FATTISPECIE: TENTATA ESPORTAZIONE DI ORO LAVORATO.*
Stato
decisa il 1983-10-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/164317-01

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - VALUTA E TITOLI AZIONARI O DI CREDITO - ILLECITA ESPORTAZIONE DI VALUTA - DISPONIBILITÀ TEMPORANEA - SUFFICIENZA - RATIO: REATO DI PERICOLO - FATTISPECIE: TENTATA ESPORTAZIONE DI ORO LAVORATO.*

Ai fini della sussistenza del reato di illecita Costituzione all'estero di disponibilità valutarie, di cui all'art. 2, secondo comma, legge 23 dicembre 1976, n. 863, è sufficiente che la disponibilità di valuta sia limitata nel tempo, ovverosia temporanea, a nulla rilevando l'eventuale intenzione dell'agente di non renderla definitiva. Tanto perché trattasi di reato, cosiddetto di pericolo, per il quale è predisposto il complesso sistema dell'autorizzazione proprio al fine di evitare la possibilità che il ricavato delle transazioni commerciali con l'estero non rientri nello stato. (fattispecie relativa a ritenuta sussistenza del reato tentato nell'occultamento di oggetti d'oro all'interno di una valigia e nell'omessa dichiarazione del possesso al varco doganale).*

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1976 num. 863 art. 2 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)