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Sez. 2, Sentenza n. 7223 del 22/01/1982 Ud. (dep. 23/07/1982) Rv. 154708 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI E ATTENUANTI: GIUDIZIO DI COMPARAZIONE - CIRCOSTANZE INERENTI ALLA PERSONA DEL COLPEVOLE - ATTENUANTE DELLA MINORE ETÀ - GIUDIZIO DI BILANCIAMENTO CON LE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - OBBLIGATORIETÀ.*
Stato
decisa il 1982-01-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/154708-01

REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI E ATTENUANTI: GIUDIZIO DI COMPARAZIONE - CIRCOSTANZE INERENTI ALLA PERSONA DEL COLPEVOLE - ATTENUANTE DELLA MINORE ETÀ - GIUDIZIO DI BILANCIAMENTO CON LE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - OBBLIGATORIETÀ.*

La modifica dell'art. 69 cod. pen. operata dalla novella del 1974, comporta l'obbligatorietà del giudizio di comparazione tra circostanze concorrenti anche per le circostanze inerenti alla persona del colpevole, compresa la diminuente della minore età, cui non può essere riservato un trattamento di particolare favore. (Conf mass n 138115; (Conf mass n 145248 ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 70, Cod. Pen. art. 98 CORTE COST., Decreto Legge 11/04/1974 num. 99 art. 6 CORTE COST., Decreto Legge 11/04/1974 num. 99 art. 7 CORTE COST., Legge 07/06/1974 num. 220 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)