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Sez. 1, Ordinanza n. 2290 del 23/04/1998 Cc. (dep. 04/06/1998) Rv. 211121 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - SPESE - QUESTIONI - IN GENERE | Custode dei beni sequestrati - Diritto alla liquidazione dell'indennità - Natura di diritto di credito - Configurabilità - Termine prescrizionale - È quello di cinque anni previsto dall'art. 2948, n. 4, cod. civ.
Stato
decisa il 1998-04-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211121-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - SPESE - QUESTIONI - IN GENERE

Il diritto del custode giudiziario a ottenere la corresponsione della indennità di custodia è soggetto alla prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c., decorrente da ogni singolo giorno di custodia (cui è parametrata la indennità), trattandosi di un diritto di credito che trae origine da un rapporto di natura civilistica, indipendentemente dal carattere pubblico della funzione del custode penale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 265, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 265, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 84, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 84, Cod. Civ. art. 2948 n. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 691 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 691 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 695, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 695

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)