Sez. 5 - , Ordinanza n. 10264 del 26/04/2017 (Rv. 644099 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Art. 19-bis, comma 1, lett. i), del d.P.R. n. 633 del 1972 - Divieto di detrazione IVA - Fabbricato o porzioni di fabbricato con destinazione Cat. A - Carattere oggettivo - Costruzione o acquisto - Irrilevanza.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI
In tema di IVA, l'art. 19-bis, comma 1, lett i), del d.P.R. n. 633 del 1972, laddove esclude che l'imprenditore possa portare in detrazione l'imposta addebitatagli a titolo di rivalsa dal venditore quando l'operazione sia relativa a fabbricati a destinazione abitativa, salvo che per le imprese che hanno ad oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione dei predetti fabbricati, deve essere interpretato nel senso del carattere oggettivo della previsione del divieto di detrazione e si applica anche ove l’immobile sia stato costruito e non acquistato dall’imprenditore, atteso che la costruzione si risolve in un’ipotesi di acquisto del bene.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 bis com. 1 lett. I CORTE COST., Direttive Commissione CEE 17/05/1977 num. 388
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)